AIP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGI
L’AIP (Associazione Italiana di Psicologia) è dal 1992 il punto di riferimento nazionale per gli psicologi che lavorano nelle Università e negli Enti di ricerca. In questa sezione vengono presentati gli organi dirigenti, lo statuto e i regolamenti (generale e specifici), il codice etico.
consiglio direttivo
Presidente
Sergio Salvatore
Vicepresidenti
Massimo Grassi
Davide Massaro
Segretario
Alessandro Lo Presti
Tesoriere
Stefano Livi
Consiglieri
Chiara Berti
Gabriella Antonucci
Luca Tommasi
Rappresentante CNR
Fabio Paglieri
Rappresentante Ricercatori
Giuseppe Ritella
Rappresentante soci affiliati
Fiorella Del Popolo Cristaldi
Coordinatori delle Sezioni
Giuseppe Curcio (sperimentale) Dina Guglielmi (lavoro e organizzazioni) Terri Mannarini (Sociale) Antonella Brighi (sviluppo ed educazione) Pietro Porcelli (clinica e dinamica)
Past-President
Santo Di Nuovo
Soci onorari
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA
MARCELLO CESA-BIANCHI †
NINO DAZZI †
FRANCO DI MARIA
ADRIANA LIS
PSICOLOGIA PER LE ORGANIZZAZIONI
MARCO DE POLO
GUIDO SARCHIELLI
PSICOLOGIA SOCIALE
PIERO AMERIO
ERALDO DE GRADA †
DINO GIOVANNINI
EUGENIA SCABINI
PSICOLOGIA SPERIMENTALE
RENZO CANESTRARI †
ANNA PAOLA ERCOLANI
G. BATTISTA FLORES D'ARCAIS
CARLO ARRIGO UMILTÀ
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
ANNA SILVIA BOMBI
ADA FONZI
PIETRO BOSCOLO
commissioni
Comitato scientifico
Presidente
Sergio Salvatore
Vice Presidenti
Massimo Grassi
Davide Massaro
Rappresentante Commissione Etica
Gian Mauro Manzoni
Coordinatore Sezione di Psicologia Sperimentale
Giuseppe Curcio
Coordinatrice Sezione di Psicologia per le Organizzazioni
Dina Guglielmi
Coordinatrice Sezione di Psicologia Sociale
Terri Mannarini
Coordinatrice Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione
Antonella Brighi
Coordinatore Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica
Pietro Porcelli
Collegio Revisori dei Conti
membri effettivi
Alessandra Jacomuzzi
Gian Mauro Manzoni
Christian Franceschini
Commissione etica
La COMMISSIONE ETICA è un organo dell’Associazione Italiana di Psicologia (art. 7 dello Statuto) ed è formata da un/una rappresentante per ciascuna delle Sezioni, eletto/a contestualmente agli organismi dirigenti della Sezione (art. 12 dello Statuto). Ha il compito di redigere e curare l’aggiornamento del Codice Etico dell’Associazione, in accordo con la normativa nazionale e internazionale, al fine di regolare l’esercizio della ricerca, dell’insegnamento e della diffusione dei risultati di ricerca nell’ambito della psicologia. A tal fine la Commissione interagisce con i Comitati Etici Locali istituiti presso Atenei, Facoltà, Dipartimenti o Centri di Ricerca, fornendo in caso di necessità il proprio parere consultivo (art. 12 dello Statuto). La Commissione Etica esplica inoltre le seguenti funzioni: (a) propone raccomandazioni sui comportamenti e le prassi da adottare nelle attività di ricerca, rispondendo anche a specifiche richieste dei singoli soci; (b) gestisce la pagina del sito web AIP sui temi etici nella ricerca psicologica e l’aggiorna inserendo materiale di discussione, riferimenti bibliografici, annunci di congressi e corsi, resoconti sull’attività della Commissione Etica; (c) organizza eventi formativi (seminari e scuole) e di confronto (tavole rotonde e convegni); (d) produce documenti di consultazione; (e) svolge attività di supporto e consulenza nella compilazione dei progetti di ricerca (art. 18 del Regolamento).
Coordinatore
Elena Trifiletti
Membri
Elena Trifiletti (Rappresentante della Sezione di Psicologia Sociale)
Silvio Carlo Ripamonti (Rappresentante della Sezione di Psicologia per le Organizzazioni)
Antonietta Curci (Rappresentante della Sezione di Psicologia Sperimentale)
Annalisa Guarini (Rappresentate della Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione)
Gian Mauro Manzoni (Rappresentante nel Comitato Scientifico AIP e Rappresentante della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica)
statuto
scarica pdfÈ costituita un’associazione denominata AIP – Associazione Italiana di Psicologia – che si configura come associazione scientifica unitaria articolata in Sezioni.
L’AIP persegue le seguenti finalità:
- promuovere l’attività di ricerca in Psicologia in ambito nazionale e internazionale, anche favorendo forme di coordinamento tra chi svolge ricerca in Psicologia all’Università e in Enti di ricerca;
- affrontare e discutere negli aspetti generali i problemi attinenti l’insegnamento della Psicologia, la sua definizione ed estensione come disciplina scientifica, la sua collocazione istituzionale;
- favorire, anche in collaborazione con organismi e associazioni affini, i contatti fra la ricerca psicologica e la realtà sociale e produttiva;
- promuovere la diffusione delle conoscenze e l’aggiornamento scientifico mediante l’organizzazione di riunioni, congressi, seminari, valorizzando la pluralità di approcci teorici e metodologici che caratterizzano la psicologia;
- collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organi istituzionalmente preposti all’indirizzo e finanziamento della ricerca scientifica in Italia;
- collaborare, in tutte le modalità e forme necessarie, con gli organismi europei ed extra-europei preposti alla promozione, guida e finanziamento della ricerca scientifica;
- sostenere la preparazione dei giovani ricercatori e ricercatrici, sia realizzando opportune occasioni formative sia attraverso forme di incentivazione e supporto.
- pubblicare, come obbligo istituzionale, l’attività scientifica attraverso il sito web dell’Associazione, curandone il costante aggiornamento
L’associazione non prevede tutela sindacale dei soci, e non svolge, direttamente o indirettamente, alcuna attività sindacale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative annuali, dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti in suo favore, nonché dai proventi eventualmente derivanti da pubblicazioni, riunioni e altre iniziative. L’Associazione non ha fini di lucro.
I bilanci consuntivi, preventivi e gli incarichi retribuiti sono obbligatoriamente pubblicati sul sito dell’Associazione in una sezione dedicata e accessibile a tutta l’utenza.
La sede legale è situata in CCI – Centro Congressi Internazionale srl – Via Guarino Guarini, 4, 10123 Torino TO, e potrà essere spostata con delibera del Consiglio Direttivo.
La durata dell’Associazione è illimitata
L’associazione comprende tre categorie di Socie e Soci:
a) Ordinari
b) Affiliati
c) Onorari
a) Socie e soci ordinari
Sono le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti due tipologie:
1) il personale di ruolo e fuori ruolo inquadrato in raggruppamenti psicologici, e i ricercatori e ricercatrici del CNR che svolgono la loro attività nel campo della psicologia.
2) altre persone fisiche che svolgono attività di ricerca nel campo della psicologia con un rapporto di lavoro stabile in Enti o Istituzioni scientifiche.
Le socie e i soci ordinari sono ammessi all’Associazione previa presentazione della domanda e a seguito di verifica del possesso dei requisiti, mantengono la qualifica anche dopo la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, e hanno diritto di voto attivo e passivo per tutte le cariche sociali.
b) Socie e soci affiliati
Sono le persone che svolgono attività di studio e ricerca nel campo della psicologia, ma che non hanno un rapporto di lavoro strutturato con l’Università o con altri Enti o Istituzioni scientifiche. Rientrano in questa tipologia quanti abbiano conseguito o stiano conseguendo titoli di formazione post-lauream nel campo della psicologia, dottorande e dottorandi, persone cha abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, persone con assegni di ricerca, borse o di rapporto di lavoro a termine finalizzato ad attività di ricerca. Rientrano altresì in questa categoria quanti svolgono attività di tipo prevalentemente professionale nella quale risulti tuttavia riconoscibile una significativa componente di studio e ricerca.
La loro domanda di ammissione, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei titoli, sarà sottoposta al vaglio e all’approvazione degli organismi dirigenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Le socie e i soci affiliati pagano una quota ridotta, secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
c) Socie e soci onorari
Sono persone che si sono distinte in modo particolare nel campo della ricerca e dell’insegnamento della psicologia. La qualifica di socia o socio onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno una sezione. Le socie e i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e partecipano a tutte le assemblee con diritto di voto attivo.
Le quote associative, distintamente per l’iscrizione all’Associazione e alle sezioni, e per la partecipazione ad altre iniziative promosse dall’Associazione, vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
Oltre che per dimissione volontaria, la decadenza da questa qualifica può avvenire a seguito della perdita dei requisiti di ammissione, per morosità o per radiazione. In questi ultimi casi la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo tenuto conto del Regolamento in vigore. In particolare, la radiazione può avvenire quando la socia o il socio svolgano o appoggino attività in contrasto con i fini dell’Associazione o quando tengano un comportamento professionale o sociale che pregiudichi il buon nome dall’Associazione.
L’Assemblea generale è costituita dalle socie e dai soci. Hanno diritto di voto le socie e i soci in regola con il versamento della quota associativa. Chi abbia diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da un’altra socia o socio mediante delega scritta secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
L’Assemblea generale è convocata, in via ordinaria, dalla persona che svolge il ruolo di Presidente almeno una volta l’anno, d’accordo con il Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea può inoltre essere richiesta da almeno un quinto delle e degli aventi diritto al voto. In questo caso la/il Presidente deve convocare l’Assemblea entro 45 giorni dalla richiesta.
Le specifiche modalità di convocazione dell’Assemblea sono illustrate nel Regolamento; esse devono comunque garantire la convocazione individuale dei soci e delle socie con sufficiente preavviso.
L’Assemblea in prima convocazione è valida quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà dei soci e socie aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualora sia presente, personalmente o per delega, almeno il 15% (quindici per cento) di chi ha diritto al voto. L’Assemblea delibera di norma a maggioranza dei voti espressi.
I compiti dell’Assemblea sono:
a) eleggere a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti;
b) procedere all’esame e all’approvazione del rendiconto annuale della gestione sociale, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
c) definire le direttive generali per l’attività dell’Associazione;
d) approvare il Regolamento e le eventuali modifiche di Statuto; per le modifiche di Statuto, in base a proposte del direttivo, l’Assemblea delibera con la presenza di almeno il 25% degli aventi diritto e con la maggioranza dei tre quarti dei partecipanti, mentre per le modifiche di Regolamento è sufficiente la maggioranza assoluta delle e dei partecipanti;
e) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione o lo scioglimento di Sezioni
Per l’esercizio delle sue funzioni, l’Assemblea può ricorrere anche a modalità diverse dalla riunione fisica, ad esempio utilizzando strumenti informatici, purché risultino assicurati i necessari requisiti di trasparenza e collegialità. In particolare è ammesso il ricorso alla votazione postale o telematica, secondo quanto previsto dal Regolamento, purché siano garantiti la trasparenza delle procedure, il riconoscimento dei votanti e l’anonimato del voto.
Il Consiglio Direttivo è formato da undici membri, e dura in carica tre anni.
Le persone che formano il Consiglio Direttivo sono elette dall’Assemblea delle socie e dei soci, secondo quanto previsto dal Regolamento e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto, oltre agli undici membri eletti, anche chi svolge il ruolo di coordinamento delle sezioni per il tempo in cui riveste tale carica.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati permanenti, senza diritto di voto, il Past President e la o il coordinatore della Commissione Etica.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno la o il Presidente, due Vicepresidenti, una o un Segretario ed una o un Tesoriere che formano una Giunta con compiti esecutivi. Le/i Vicepresidenti sostengono la persona nominata Presidente nelle funzioni di cui al successivo articolo 10. La o il Segretario agisce per il Consiglio direttivo e la Giunta. La o il Tesoriere è responsabile amministrativo.
Il Consiglio Direttivo può attribuire a chi lo compone o ad altri soci e socie incarichi specifici. Le socie e i soci con incarichi, qualora non facciano parte del Consiglio, possono essere invitati senza diritto di voto alle riunioni.
Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti e le iniziative atte a conseguire gli scopi sociali ed attua le direttive dell’Assemblea generale. In particolare ad esso spetta:
– deliberare circa l’ammissione e la decadenza delle socie e soci secondo quanto previsto dal Regolamento;
– deliberare l’ammontare delle quote associative annuali e la ripartizione delle somme tra organismi centrali e Sezioni;
– presentare all’Assemblea Generale ordinaria il rendiconto annuale delle attività associative, il bilancio consuntivo e la proposta di bilancio preventivo;
– garantire l’osservanza del presente Statuto;
– attribuire la qualifica di socia o socio onorario a personalità scientifiche, italiane o straniere, che abbiano acquisito particolari meriti nel campo della ricerca psicologica;
– proporre all’Assemblea la costituzione o lo scioglimento di Sezioni;
– promuovere e sostenere gruppi di lavoro su specifiche tematiche.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti, al netto delle giustificazioni eventualmente pervenute e purché siano comunque presenti almeno cinque componenti.
La o il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione. Rimane in carica tre anni e non può svolgere tale funzione per più di due mandati consecutivi.
La o il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea generale ordinaria e assume la presidenza delle riunioni.
D’intesa con il Consiglio Direttivo, la o il Presidente coordina tutte le attività dell’Associazione e ne garantisce la coerenza con le finalità statutarie e con gli orientamenti espressi dall’Assemblea.
La o il Presidente rappresenta l’Associazione all’esterno e in tutte le sedi istituzionali e scientifiche, nazionali e internazionali.
In caso di impedimento del o della Presidente o in sua assenza temporanea, le o i Vice Presidenti assumono le sue funzioni.
Al termine del suo mandato, qualora non presente nel Direttivo eletto, la o il Presidente assume la funzione di Past President e per tre anni ha diritto di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, al fine di coadiuvarlo nel raggiungimento degli obiettivi statutari.
Al fine di raggiungere gli scopi statutari, nel pieno rispetto della pluralità di approcci teorici e metodologici, l’AIP realizza la propria attività scientifica, di formazione e promozione attraverso Sezioni che rappresentano specifici ambiti tematici.
Ogni socio e socia deve iscriversi ad almeno una sezione.
Le Sezioni hanno piena titolarità di gestione dell’attività scientifica dell’Associazione, e a tal fine possono organizzare o patrocinare iniziative in nome dell’Associazione. Pur non possedendo autonomia finanziaria formale, dispongono di una quota delle risorse dell’Associazione, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, per il raggiungimento dei propri scopi.
Annualmente le Sezioni predispongono una relazione scientifico-programmatica e finanziaria che è allegata alla delibera di approvazione del bilancio dell’Associazione.
Organi delle Sezioni sono l’Assemblea, il Comitato Esecutivo e la o il Coordinatore, le cui modalità di elezione e di funzionamento sono previste nel Regolamento che ciascuna Sezione approva, di concerto con le indicazioni dell’Assemblea generale del’Associazione.
La costituzione di una Sezione può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 30 (trenta) soci /socie. La costituzione e lo scioglimento di una Sezione sono deliberate dall’Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo.
La Commissione Etica è formata da un/una rappresentante per ciascuna delle Sezioni, eletta contestualmente agli organismi dirigenti della Sezione. Tra i propri membri, la Commissione Etica elegge la o il Coordinatore.
La Commissione Etica ha il compito di redigere e curare l’aggiornamento del Codice Etico dell’Associazione, in accordo con la normativa nazionale e internazionale, al fine di regolare l’esercizio della ricerca, dell’insegnamento e della diffusione dei risultati di ricerca nell’ambito della psicologia.
A tal fine la Commissione interagisce con i Comitati Etici Locali istituiti presso Atenei, Facoltà, Dipartimenti o Centri di Ricerca, fornendo in caso di necessità il proprio parere consultivo.
L’AIP vigila sul rispetto del Codice Etico da parte di tutti i soci e socie, assicurandosi in particolare che risultino ad esso conformi le ricerche su cui si basano le pubblicazioni e le comunicazioni agli eventi organizzati o patrocinati dalle Sezioni.
In caso di segnalazione di violazione del Codice Etico, la Commissione Etica può attivare una procedura di contestazione, al termine della quale, dopo aver sentito le interessate e gli interessati, può proporre al Consiglio Direttivo l’adozione di specifici provvedimenti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolare tenuta della contabilità dell’Associazione, nonché sulla rispondenza del rendiconto alle disposizioni di legge e alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale fra le socie e i soci Ordinari. Esso dura in carica tre anni.
Il comitato scientifico ha il compito di monitorare e indirizzare l’attività scientifica delle diverse sezioni e dell’AIP nel suo insieme, con particolare riferimento alla verifica e al controllo della attività di ricerca psicologica in ambito nazionale e internazionale, effettuate secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il comitato scientifico è composto dai coordinatori delle Sezioni, dal Presidente, dai due vice-Presidenti e da un membro espresso dalla Commissione Etica.
Nessun socio/socia AIP, indipendentemente dalla loro funzione e dal ruolo assunti nell’Associazione, comprese le diverse cariche sociali, percepisce alcun compenso per la propria attività. AIP e i suoi legali rappresentanti risultano autonomi e indipendenti e non esercitano né partecipano ad attività imprenditoriali (ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina-ECM). I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione stessa. Eventuali conflitti di interesse vanno dichiarati e regolati dalla Commissione Etica.
Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposto da almeno un quinto dei Soci/Socie aventi diritto al voto. Tale proposta viene sottoposta ad un’Assemblea Straordinaria appositamente convocata e deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei partecipanti.
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea stabilirà a maggioranza semplice le modalità della liquidazione.
Gli eventuali fondi residui verranno destinati a beneficenza.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.
regolamento
scarica pdfRegolamento (Approvato nell'Assemblea Generale dei Soci AIP del 1 giugno 2021))
Il Regolamento Generale integra le norme statutarie dell'Associazione Italiana di Psicologia (AIP) e ne regola l'applicazione. Ogni Sezione si dota di un proprio Regolamento per disciplinare le procedure specifiche e gli aspetti di funzionamento che non possono essere condivisi. In questo testo il genere maschile è usato per facilitare la lettura e la comprensione senza alcun intento discriminatorio.
1.1 I requisiti necessari per l’Ammissione dei soci Ordinari e Affiliati sono esplicitati all’articolo 5, lettere a) e b) dello Statuto. Alle tipologie già previste dal suddetto articolo vanno aggiunti i Ricercatori a Tempo Determinato nelle diverse fattispecie
2.1 L’adesione ad una Sezione richiede che gli interessi di ricerca, le esperienze professionali e accademiche e la produzione scientifica del singolo socio siano coerenti con i contenuti e i temi rappresentati dalla Sezione stessa.
2.2 I soci devono obbligatoriamente aderire ad almeno una Sezione, ma possono chiedere l’adesione a più Sezioni.
2.3 I soci Onorari sono membri d’ufficio di tutte le Sezioni.
3.1 L’ammontare delle quote associative è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo, distintamente per l’iscrizione all’Associazione e alle Sezioni, e per la partecipazione ad altre iniziative promosse dall’Associazione.
3.2 I soci Ordinari e i soci Affiliati pagano una quota associativa che comprende l’iscrizione all’AIP e quella alla Sezione, o alle Sezioni, di afferenza. Tali soci hanno diritto di voto attivo e passivo nell’Assemblea generale e nell’assemblea di Sezione.
3.3 I soci Onorari non pagano la quota associativa.
4.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo decisionale dell’AIP e si riunisce almeno due volte all’anno.
4.1.1 Il Consiglio Direttivo eletto è convocato dal Past President entro un mese dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni e in quella sede procede con la nomina delle cariche previste dallo Statuto dell’Associazione
4.1.2 Le convocazioni successive alla nomina del nuovo Presidente sono fissate dal Presidente medesimo, sentito il Consiglio Direttivo, o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio medesimo.
4.2 Il Consiglio Direttivo può deliberare per via telematica. In questo caso il Presidente redige una sintesi delle deliberazioni, specificando contenuti ed esito della votazione, che ha valore di verbale ed è conservato nell’apposita area del sito web AIP.
4.2.1 Il Past President è invitato permanente alle riunioni (in presenza e telematiche) del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e riceve tutte le comunicazioni inviate al Consiglio Direttivo.
4.2.2 In caso di elezione al CUN di un socio, il consigliere eletto è invitato permanente alle riunioni
(in presenza e telematiche) del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e riceve tutte le comunicazioni inviate al Consiglio Direttivo.
4.3 Il Consiglio Direttivo assegna tra i membri del Consiglio Direttivo e/o i soci ordinari specifici incarichi di responsabilità o di rappresentanza.
4.3.1 All’inizio del mandato il Consiglio Direttivo nomina il responsabile del sito web AIP.
4.3.2 Il Consiglio Direttivo nomina il responsabile delle Scuole di Metodologia. L’incarico è annuale e rinnovabile; alla fine di ogni anno il responsabile delle Scuole di Metodologia presenta una relazione consuntiva finale e il progetto per l’anno successivo, concordando con le Sezioni il coordinamento delle iniziative di metodologia.
4.3.3 Nel corso del suo mandato il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare ai soci il compito di organizzare eventi scientifici e formativi, di nominare rappresentanti in organismi e associazioni nazionali e internazionali e delegati nelle Consensus Conferences.
4.4 Ove non altrimenti specificato, tutte le delibere degli Organi dell’Associazione sono prese sulla base della maggioranza assoluta dei votanti.
4.5 Il Consiglio Direttivo può assumere iniziative scientifiche di carattere generale che interessano tutti gli ambiti e i settori disciplinari relativi alla psicologia, e istituisce “gruppi tematici” di cui all’art. 9 dello Statuto, cui possono aderire soci di diverse sezioni, e il cui funzionamento è normato da apposito regolamento.
4.6 Il Consiglio Direttivo nomina, in accordo con il comitato scientifico e il responsabile del sito web, il social media manager.
5.1 Il Presidente rappresenta l’AIP nei rapporti con le istituzioni interne ed esterne alla Psicologia.
5.1.1 Il Presidente ha il dovere di informare costantemente il Consiglio Direttivo, trasmettendo le informazioni e diffondendo i materiali che acquisisce nello svolgere la sua funzione di rappresentante dell’Associazione.
5.1.2 Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e firma tutti gli atti amministrativi e le convenzioni.
5.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti mediante voto palese. Nella elezione si tiene conto della disponibilità dei consiglieri all’incarico di Presidente, unitamente al numero di voti ricevuti. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri aventi diritto di voto.
5.2.1 Una volta insediatosi, il Presidente procede con le proposte di nomina del Segretario, del Tesoriere e dei Vice-presidenti. Le cariche sono approvate mediante voto palese alla maggioranza degli aventi diritto in seno al Consiglio Direttivo.
5.2.2 In caso di dimissioni del Presidente, egli è tenuto a notificare la propria decisione al Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta.
5.2.3 Le dimissioni del Presidente determinano il decadimento delle altre cariche nominate in seno al Consiglio Direttivo (Vice-presidenti, Segretario, Tesoriere). Nelle more assumerà temporaneamente la presidenza il socio eletto in seno al Consiglio Direttivo con la maggiore anzianità accademica. Il suo incarico terminerà con la elezione del nuovo Presidente.
5.3 I Vice Presidenti affiancano e sostengono il Presidente nell’attività di gestione e coordinamento dell’Associazione.
5.3.1 Ciascun Vice Presidente può essere delegato a sostituire il Presidente, in caso di assenza o impedimento, assumendo gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.
6.1 Il Segretario svolge un ruolo di supporto al Presidente e al Tesoriere.
6.2 Il Segretario filtra le comunicazioni in entrata, rispondendo alle richieste dei soci o indirizzandole verso gli interlocutori di competenza.
6.3 Il Segretario è altresì responsabile dell’invio della comunicazione verso l’esterno. Per tutte le comunicazioni istituzionali il Segretario usa la carta intestata dell’Associazione.
6.4 Il Segretario redige e conserva i verbali dei Consigli Direttivi e delle Assemblee, (eccetto quanto previsto al punto 4.2 per i direttivi in telematica) e ne cura la pubblicazione sul sito web dell’Associazione.
6.4.1 I verbali sono analitici e riportano in modo sintetico e accurato le discussioni avvenute in seno al Consiglio Direttivo. Ogni consigliere può integrare il verbale proponendo una sintesi dei riguardo i propri interventi, entro 24 ore prima della pubblicazione definitiva.
6.5 Il Segretario collabora con il Presidente nella redazione dell’ordine del giorno di riunioni e assemblee e provvede ad inviarlo ai soci con congruo anticipo.
6.6 In collaborazione con il Tesoriere, il Segretario tiene costantemente aggiornato l’elenco dei soci iscritti all’Associazione.
7.1 Il Tesoriere è il responsabile amministrativo dell’Associazione. Ha la delega del Presidente per operare sui conti correnti dell’Associazione e per svolgere ove necessario altri tipi di operazioni finanziarie.
7.2 Il Tesoriere incassa le quote associative e gli altri contributi versati dai soci, nonché gli altri contributi che costituiscono le entrate dell’Associazione; rilascia e firma a nome dell’Associazione le ricevute relative agli incassi su richieste degli interessati.
7.3 Il Tesoriere autorizza le spese sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo e ne conserva la relativa documentazione. Trasferisce alle Sezioni il budget a loro spettante, costituito da una parte delle quote associative versate dai soci, nelle proporzioni deliberate dal Consiglio Direttivo.
7.4 Nella gestione amministrativa dell’Associazione, il Tesoriere si avvale della collaborazione di personale all’uopo assunto a tempo indeterminato o determinato, di collaboratori esterni, di consulenti legali e fiscali e/o di aziende specializzate, nei limiti di spesa allocati annualmente per l’amministrazione dal Consiglio Direttivo.
7.5 Il Tesoriere coordina i Tesorieri delle Sezioni al fine di garantire l’uniformità delle procedure amministrative ed il rispetto delle norme fiscali vigenti, ferma restando l’autonomia decisionale delle Sezioni nell’ambito del loro budget di spesa.
8.1 Il Comitato Esecutivo di Sezione è formato da cinque membri, e dura in carica tre anni. Le persone che formano il Comitato Esecutivo sono elette dall’Assemblea dei soci di Sezione, nelle modalità previste dal Regolamento, e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi. Del Comitato Esecutivo fa parte almeno un rappresentante dei soci Affiliati.
8.2 Il precedente Coordinatore della Sezione è invitato permanente alle riunioni (in presenza e telematiche) del Comitato Esecutivo senza diritto di voto e riceve tutte le comunicazioni inviate al Comitato Esecutivo.
8.3 Il Comitato Esecutivo eletto è convocato dal Coordinatore uscente entro un mese dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni e procede con la nomina delle cariche.
8.4 Le convocazioni successive alla nomina del nuovo Coordinatore sono fissate dal Coordinatore medesimo, sentito il Comitato Esecutivo, o su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato medesimo.
8.5 Una volta insediatosi, il Comitato Esecutivo elegge al suo interno il Coordinatore, il Segretario e il Tesoriere; queste ultime due cariche possono essere assunte dalla stessa persona. Solo i soci Ordinari possono assumere la carica di Coordinatore e Tesoriere della Sezione.
8.5.1 Il Coordinatore è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi componenti mediante voto palese. Nella elezione si tiene conto della disponibilità dei consiglieri all’incarico di Coordinatore, unitamente al numero di voti ricevuti. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri aventi diritto di voto.
8.5.2 Il Tesoriere della Sezione agisce di concerto con il Tesoriere AIP ed è il responsabile amministrativo della Sezione.
8.5.3. Il Segretario cura i verbali delle riunioni ed è responsabile della loro pubblicazione sul sito web.
8.6 Il Comitato Esecutivo può deliberare per via telematica.
9.1 I Coordinatori di Sezione sono membri del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
9.2 Il Coordinatore rappresenta la Sezione ed è responsabile della diffusione delle informazioni al suo interno; il suo compito consiste nel riportare nel Consiglio Direttivo il dibattito e le proposte che provengono dai soci della Sezione e, nello stesso tempo, riferire ai soci quanto discusso e deliberato all’interno del Consiglio Direttivo.
9.3 Il Coordinatore garantisce e coordina le attività di natura scientifica, divulgativa e formativa di pertinenza delle Sezioni.
9.4 In caso di impossibilità del Coordinatore di Sezione a partecipare ad una riunione del Consiglio Direttivo, egli nomina in sua vece un membro del Comitato Esecutivo della Sezione, che partecipa ai lavori con diritto di voto solo se formalmente delegato dal Comitato Esecutivo. Nel caso di indisponibilità dei membri del Comitato Esecutivo, il Coordinatore provvede a nominare in sua vece un socio ordinario iscritto alla Sezione.
10.1 L’attività delle Sezioni di sostegno e promozione della ricerca è disciplinata da specifico regolamento proposto dal Comitato Esecutivo e approvato dall’assemblea della Sezione.
10.2 Il Comitato Esecutivo della Sezione contribuisce alla gestione del sito web AIP attraverso un costante servizio redazionale di aggiornamento delle iniziative della Sezione.
10.3 Il finanziamento delle iniziative scientifiche inter-Sezione (per esempio dei gruppi di lavoro tematici cui partecipano iscritti di Sezioni diverse) è finanziato dalla tesoreria centrale prevedendo una voce apposita in sede di bilancio preventivo annuale, con importi stabiliti a fronte di specifici progetti per ciascuna iniziativa relativa all’anno in corso.
11.1 Una nuova Sezione è istituita previa delibera del Consiglio Direttivo su motivata istanza presentata da almeno 50 Soci, da approvare in assemblea dei soci.
11.2 Ogni nuova Sezione deve rappresentare aree di ricerca i cui contenuti teorici e metodologici siano riconducibili a quelli dei singoli settori scientifico-disciplinari, dei singoli settori concorsuali o loro aggregazioni.
12.1 L’AIP utilizza come forma di comunicazione privilegiata il sito web www.aipass.org e ne incoraggia l’utilizzo da parte di tutti i soci. Il sito web costituisce uno strumento fondamentale per il funzionamento dell’Associazione e fornisce servizi quali moduli per l’iscrizione all’Associazione, per il pagamento annuale delle quote associative o per l’organizzazione e l’iscrizione a convegni; aree riservate alle singole Sezioni; invio informazioni tramite newsletter; annunci di eventi e iniziative scientifiche; forum di discussione; supporto al voto telematico; pagine riservate a gruppi di lavoro tematici; mailing list.
12.2 Il Consiglio Direttivo nomina il Responsabile del sito web che, di concerto con il Presidente e il Segretario, si occupa della gestione operativa e della programmazione strategica del medesimo. Il Responsabile del sito web è un socio Ordinario e può essere un membro del Consiglio Direttivo. Se non ne fa già parte, il Responsabile del sito web è invitato permanente alle riunioni (in presenza e telematiche) del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e riceve tutte le comunicazioni inviate al Consiglio Direttivo.
12.3 Il Segretario e Responsabile del sito web, di concerto col Presidente, curano la redazione e l’invio ai soci di una newsletter periodica, contenente informazioni circa le attività politico-istituzionali e scientifiche che coinvolgono l’AIP.
12.4 Gli indirizzi di posta elettronica utilizzati per tutte le comunicazioni interne all’Associazione sono quelli forniti dal socio al momento dell’iscrizione. I soci sono tenuti a fornire al momento dell’iscrizione un indirizzo di posta elettronica funzionante e a segnalare tempestivamente al Responsabile del sito web o al Webmaster eventuali modifiche delle proprie credenziali di posta elettronica. Qualora ciò non avvenisse, il socio è da ritenersi unico responsabile delle mancate comunicazioni.
12.5 Il social media manager, nominato dal Direttivo, cura di concerto con il responsabile scientifico del sito l’aggiornamento periodico dei social media pubblicati nella home page AIP. Si rimanda al punto 13 per le modalità di diffusione e comunicazione verso l’esterno.
13.1 Le decisioni assunte dagli organi dirigenti dell’Associazione (Consiglio Direttivo e Comitati Esecutivi delle Sezioni) nelle riunioni in presenza sono fedelmente riportate nei verbali, redatti dai rispettivi Segretari. I verbali, una volta approvati, sono consultabili sul sito dell’Associazione e sono accessibili solo ai soci. Possono altresì essere richiesti al Segretario di competenza.
13.1.2 Le decisioni assunte per via telematica dal Consiglio Direttivo e dai Comitati Esecutivi delle Sezioni sono comunicate ai soci tramite l’invio di email, newsletter e messaggi tramite social networks.
13.1.3 I contenuti delle discussioni telematiche tra i membri degli organi direttivi dell’Associazione hanno carattere riservato; i singoli messaggi non possono essere divulgati al di fuori della cerchia dei destinatari senza l’autorizzazione dei mittenti, in ottemperanza alle disposizioni di legge. Ogni violazione sarà segnalata alla Commissione Etica.
13.2 Per quanto concerne le comunicazioni tra i soci, l’AIP predispone sul sito o sui propri social media spazi di discussione e confronto.
13.3 La segnalazione di iniziative ed eventi scientifici e formativi (quali premi, bandi, convegni, master, corsi di perfezionamento ecc.) è a cura dei soci in regola con la quota di iscrizione, che sono direttamente responsabili delle informazioni in essa contenute. Il sito web consente ai soci di avere accesso agli indirizzi email degli altri soci. Qualora un socio desiderasse essere escluso da tali indirizzari è tenuto a darne comunicazione scritta al Segretario e al Webmaster del sito.
13.4 Iniziative ed eventi scientifici e formativi possono essere divulgati tramite il sito web AIP. In questo caso il giudizio sull’opportunità della pubblicazione è demandato alle singole Sezioni, le quali accertano preliminarmente l’interesse e la validità dell’iniziativa proposta. Il socio che voglia usare il sito web per diffondere un annuncio deve inviare una richiesta al Coordinatore della Sezione a cui è affiliato, il quale, d’intesa con il Comitato Esecutivo e secondo le modalità che ciascuna Sezione avrà stabilito, autorizzerà la pubblicazione della notizia sul sito web da parte del Webmaster. La notizia potrà essere inserita nella pagina della Sezione e/o nella homepage del sito web, a seconda delle caratteristiche dell’evento/iniziativa, o anche divulgata tramite i Social media AIP.
14.1 La comunicazione verso l’esterno (media, interlocutori istituzionali, enti pubblici e privati, aziende, ecc.) è prerogativa del Consiglio Direttivo e del Presidente, che hanno facoltà di divulgare documenti e comunicati pubblici su temi di rilevanza scientifica, culturale e politica. Tali iniziative
possono essere suggerite, ideate e proposte dai soci o dalle Sezioni, ma è tuttavia necessario che siano approvate dal Consiglio Direttivo e divulgate a nome di tutta l’AIP.
14.1.1. I membri del Consiglio Direttivo possono parlare a nome dell’AIP solo se espressamente delegati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
14.2 I documenti prodotti dalle singole Sezioni possono circolare solo internamente all’AIP ove non espressamente deliberato dal CE di Sezione e approvato dal Direttivo.
15.1 Il Consiglio Direttivo è tenuto a predisporre il rendiconto annuale, sotto forma di bilancio consuntivo dell’attività associativa nell’anno solare precedente. Il Tesoriere, almeno quindici giorni prima della data prevista per l’Assemblea Ordinaria, cura la trasmissione del rendiconto e della relativa documentazione al Collegio dei Revisori dei Conti e l’acquisizione del conseguente parere. Il parere del Collegio dei Revisori dei Conti fa parte integrante della relazione sul bilancio sottoposta all’Assemblea Generale Ordinaria. Il Consiglio Direttivo è tenuto altresì a predisporre il bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea generale ordinaria.
15.2 Il Tesoriere raccoglie i bilanci delle Sezioni e distribuisce ad esse la quota annuale così come fissata dal Consiglio Direttivo.
15.3 Il Tesoriere mantiene i rapporti con i consulenti fiscali e l’Istituto Bancario di riferimento. La nomina del commercialista e la scelta dell’Istituto Bancario sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
15.4 Ogni anno, sulla base delle iscrizioni per l’anno in corso e delle quote recuperate relative agli anni precedenti, il Tesoriere propone al Consiglio Direttivo la ripartizione della dotazione alle Sezioni tenendo conto del numero degli iscritti in regola e della tipologia dei soci afferenti, detratte le spese di riscossione e le spese vincolate.
15.5 Su proposta del Tesoriere, le quote possono essere accreditate alle Sezioni in due tranche la prima come anticipo entro il mese di luglio e la seconda come saldo entro il mese di dicembre di ogni anno.
15.6 Per la determinazione della dotazione da assegnare alle Sezioni a partire dalle quote sociali individuali devono essere rispettati i seguenti vincoli: per ogni quota di socio Ordinario non meno del 30%, per ogni quota di socio Affiliato non meno del 45%, per ogni quota recuperata non meno del 70%, per ogni quota seconda Sezione non meno del 75%.
16.1 A completamento di quanto riportato nell’articolo 13 dello Statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti esplica la seguenti funzioni: controlla la gestione contabile-amministrativa dell’Associazione; vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; propone azioni di miglioramento per la gestione contabile-amministrativa dell’Associazione; esprime un parere sulla proposta di bilancio consuntivo e preventivo annuale dell’Associazione, redigendo un’apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione dell’assemblea generale.
16.2 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono rieleggibili una sola volta.
17.1 A completamento di quanto riportato nell’articolo 14 dello Statuto, il Comitato Scientifico esplica le seguenti funzioni: definizione dei requisiti scientifici richiesti per l’iscrizione all’Associazione per le diverse tipologie di socio, monitoraggio e valorizzazione delle iniziative scientifiche delle Sezioni e dei gruppi tematici, monitoraggio e valutazione delle scuole di metodologia promosse da AIP, valorizzazione e informazione della attività di ricerca psicologica in ambito nazionale e internazionale, parere consultivo su proposte di partecipazione a organismi/network/associazioni nazionali e internazionali da parte di AIP stessa o di una delle sue
Sezioni, parere consultivo sulla concessione di patrocini e contributi per iniziative scientifiche (qualora esplicitamente richiesto da AIP o da una delle sue Sezioni, o per i gruppi tematici).
18.1 A completamento di quanto riportato nell’articolo 12 dello Statuto e nel Codice Etico per la Ricerca in Psicologia, si specifica che la Commissione Etica esplica le seguenti funzioni: (a) propone raccomandazioni sui comportamenti e le prassi da adottare nelle attività di ricerca, rispondendo anche a specifiche richieste dei singoli soci; (b) gestisce la pagina del sito web AIP sui temi etici nella ricerca psicologica e l’aggiorna inserendo materiale di discussione, riferimenti bibliografici, annunci di congressi e corsi, resoconti sull’attività della Commissione Etica; (c) organizza eventi formativi (seminari e scuole) e di confronto (tavole rotonde e convegni); (d) produce documenti di consultazione; (e) svolge attività di supporto e consulenza nella compilazione dei progetti di ricerca.
18.1.1 In caso di segnalazione di violazione della riservatezza nella comunicazione telematica all’interno degli organi direttivi, come previsto dal comma 12.1.2 del presente Regolamento, la Commissione Etica può attivare una procedura di contestazione e proporre al Consiglio Direttivo un
provvedimento sanzionatorio.
18.2 La Commissione Etica, all’atto di insediamento, nomina al proprio interno il Coordinatore che ha la funzione di dettare l’agenda dei lavori di concerto con il Consiglio Direttivo, e di coordinare le attività della Commissione.
18.2.1 La nomina del Coordinatore richiede il voto della maggioranza degli aventi diritto.
18.3 Il Coordinatore della Commissione Etica è invitato permanente alle riunioni (in presenza e telematiche) del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e riceve tutte le comunicazioni inviate al Consiglio Direttivo.
18.4 I membri della Commissione Etica sono rieleggibili una sola volta. Un membro della Commissione è designato dalla stessa come membro del Comitato scientifico, con il compito di contribuire e monitorare sugli aspetti etici della ricerca e delle iniziative scientifiche delle diverse Sezioni di AIP e di AIP nel suo insieme
18.5 Il Codice Etico della Ricerca e dell’Insegnamento in Psicologia dell’AIP è parte integrante del presente Regolamento.
19.1 L’Assemblea Ordinaria Generale è convocata mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica, che dovrà pervenire ai Soci con un anticipo minimo di 30 giorni. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno, di norma entro i primi cinque mesi dell’anno.
19.2 Il testo della comunicazione dovrà contenere il luogo e l’orario della prima e della seconda convocazione, l’ordine del giorno con indicazione esplicita dei punti su cui l’Assemblea deve votare nel corso della seduta, l’orario previsto per la conclusione dei lavori.
19.3 Ai fini del calcolo del numero legale necessario alle delibere dell’Assemblea generale, ciascun socio (delegato) potrà rappresentare fino a tre soci assenti (deleganti), purché in possesso dei moduli di delega previsti dall’AIP adeguatamente compilati in ogni loro parte. E’ altresì condizione necessaria che delegato e deleganti siano in regola col pagamento delle quote associative dell’anno in essere. In caso contrario la delega non sarà computata ai fini della regolare costituzione dell’assemblea e il socio non potrà esercitare il diritto di voto.
20.1 L’Assemblea delle Sezioni è costituita dai soci Ordinari, Onorari e Affiliati, afferenti alla Sezione. Tutte le tipologie di soci hanno diritto di voto passivo, purché in regola con il versamento della quota associativa.
20.2 L’Assemblea di Sezione è convocata dal Coordinatore della Sezione almeno una volta l’anno, d’accordo con il Comitato Esecutivo, preferibilmente durante il Congresso annuale della Sezione. 20.2.1 Le specifiche modalità di convocazione dell’Assemblea sono illustrate nel Regolamento di Sezione.
20.3 I compiti dell’Assemblea di Sezione sono: esprimere parere sul bilancio consuntivo e preventivo della Sezione; programmare le attività scientifiche da svolgere durante l’anno; proporre e discutere future iniziative scientifiche; discutere le linee politiche della Sezione su tematiche di rilevante interesse comune; discutere tematiche di carattere generale e proporre documenti o iniziative al Consiglio Direttivo.
21.1 Le singole Sezioni possono concedere patrocini e contributi per iniziative a carattere scientifico o formativo.
I soci devono richiedere il patrocinio al Coordinatore della Sezione di riferimento, che sottoporrà la richiesta al Comitato Esecutivo per la delibera. La procedura è disciplinata dai regolamenti delle singole Sezioni, di cui le Sezioni devono dotarsi prevedendo per i contributi eventuali integrazioni o ulteriori specificazioni.
21.2 Il patrocinio è concesso a nome di tutta l’AIP e, pertanto, i responsabili dell’iniziativa patrocinata si impegnano a usare il logo dell’Associazione senza riferimenti alla singola Sezione.
21.3 Per la concessione del patrocinio è necessario che la richiesta sia avanzata da un Socio e che nel Comitato organizzativo o scientifico dell’evento vi sia la presenza di almeno un Socio Ordinario in regola con il pagamento della quota associativa. Ulteriori restrizioni possono essere introdotte nei regolamenti delle singole Sezioni. Parere può essere espresso, in caso di richiesta esplicita da parte di AIP o di una delle sue Sezioni, anche dal Comitato Scientifico.
22.1 L’adesione a network e associazioni nazionali e internazionali è sempre a nome dell’intera Associazione, anche se, in caso di organismi che si occupano di temi specifici, il Consiglio Direttivo può delegare una Sezione (tramite il suo Coordinatore) per le procedure di affiliazione e al fine di gestire la collaborazione e le attività connesse. È richiesto il parere anche da parte del Comitato Scientifico, con funzione consultiva
23.1 L’affiliazione all’AIP avviene previa presentazione di apposita domanda da parte del diretto interessato. La domanda deve essere presentata al Coordinatore della Sezione attraverso cui si intende aderire all’Associazione (art. 11 dello Statuto). La domanda va inviata per via telematica e deve indicare la tipologia di affiliazione richiesta (Socio Ordinario, Socio Affiliato).
23.2 Il Coordinatore della Sezione, di concerto con il Comitato Esecutivo della medesima, verifica la sussistenza dei requisiti, di cui all’articolo 5 dello Statuto e all’articolo 1 del presente Regolamento. La verifica dei requisiti necessari deve avere luogo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di affiliazione. Spetta al Coordinatore della Sezione comunicare all’aspirante socio l’esito della richiesta di affiliazione, dando notizia al Segretario per l’iscrizione nel registro dei soci.
23.3 Una volta approvata la domanda, l’aspirante socio ha 30 giorni di tempo per versare al Tesoriere la quota secondo le modalità indicate sul sito web dell’AIP, pena la decadenza della domanda.
23.4 I Soci morosi non hanno diritto di voto nell’Assemblea e negli altri Organi societari. A inizio d’anno il Tesoriere è tenuto ad inviare un sollecito ai Soci morosi.
24.1 La decadenza di un Socio per morosità diventa esecutiva al termine del secondo anno solare consecutivo per il quale non sono state versate le relative quote associative.
24.1.1 La esecutività della decadenza è dichiarata da parte del Consiglio Direttivo su proposta del tesoriere.
24.1.2 I soci decaduti possono iscriversi nuovamente all’AIP solo dopo avere saldato i corrispettivi dovuti, pari alle quote associative annuali non corrisposte prima della decadenza.
24.1.3 E’ facoltà del Consiglio Direttivo deliberare dei piani di rientro straordinari per i soci morosi.
24.2. Il socio che intenda dimettersi è tenuto a notificare la propria decisione al Presidente dell’AIP mediante comunicazione scritta (lettera, raccomandata, posta elettronica). La comunicazione va inviata per conoscenza anche al Segretario. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo. Il Presidente può rendere le dimissioni immediatamente esecutive. Le dimissioni non contemplano la restituzione, totale o parziale, delle quote associative né rimuovono l’eventuale obbligo del dimissionario, se moroso, al versamento delle quote associative riferite agli anni di appartenenza all’Associazione.
24.3 A completamento di quanto riportato nell’articolo 6 dello Statuto, si precisa che la proposta di decadenza per radiazione, controfirmata da almeno tre membri del Consiglio Direttivo, viene messa ai voti nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla notifica al Presidente. La radiazione è deliberata con la maggioranza qualificata dei 2/3 e resa nota all’interessato, che può opporsi e produrre eventuale documentazione a sostegno del suo diritto di appartenenza all’Associazione. Qualora il Consiglio Direttivo valuti insufficiente tale documentazione, il Presidente provvede a rendere esecutiva la delibera di radiazione.
25.1 Sei mesi prima dello scadere del mandato, il Presidente bandisce le nuove elezioni e, di concerto con il Consiglio Direttivo fissa le tempistiche e le modalità con cui esse si svolgeranno. Le elezioni alle cariche sociali possono avere luogo tramite voto telematico, voto postale o nel corso di un’Assemblea Generale.
25.2 Entro trenta giorni dall’indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Elettorale, costituita da tre soci ordinari che rinunciano formalmente a candidarsi o hanno terminato il secondo mandato, indicando chi svolge la funzione di Presidente e Segretario.
25.3 Le candidature sono inviate per iscritto (mail, raccomandata) al Segretario della Commissione Elettorale almeno 30 giorni prima della data delle elezioni. Il Segretario provvederà alla loro pubblicazione e divulgazione attraverso i canali comunicativi utilizzati dall’Associazione. Resta inteso che è possibile da parte dei soci presentare pubblicamente le candidature per le cariche sociali, purché nel rispetto delle tempistiche e delle modalità di cui al punto 25.1. Nella presentazione delle candidature può essere espressa la disponibilità ad assumere la carica di Presidente, esplicitando le linee programmatiche.
25.4 Risultano eletti membri del Consiglio Direttivo gli undici Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti (per la composizione del Consiglio Direttivo si rimanda all’articolo 9 dello Statuto). Risultano eletti Revisori dei Conti i tre Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre i due che seguono sono eletti come supplenti.
25.5 Nel caso di parità di voti fra gli eletti all’ultimo posto per il Consiglio Direttivo o per il Collegio dei Revisori è eletto colui che ricopre la qualifica di socio dal maggior numero di anni. Nel caso vi sia eguale anzianità di Associazione, risulta eletto il socio più anziano di età.
25.6 La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro del Collegio dei Revisori; un socio eventualmente eletto ad entrambe le cariche dovrà optare per una delle due.
25.7 Ogni socio Ordinario è eleggibile per la carica di consigliere o di revisore dei conti.
25.8 Tra i componenti del Consiglio Direttivo deve risultare eletto almeno un membro di ciascuna delle seguenti categorie: professori universitari ordinari e associati, ricercatori universitari a tempo indeterminato o a tempo determinato, ricercatori del C.N.R. (ovvero le tipologie di soci Ordinari specificati nell’ art. 5 dello Statuto) Deve risultare eletto inoltre un socio/socia Affiliato/a.
25.8.1 Scaduti i termini per la presentazione delle candidature e verificata l’eventuale mancanza di membri di categorie indicate nel comma precedente, il Consiglio Direttivo potrà deliberare una proroga di 15 giorni per registrare ulteriori candidature;
25.9 Il ricercatore eletto che dovesse cambiare posizione accademica in seguito ad avanzamento di carriera decade dal ruolo di consigliere qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: (i) il consigliere è l’unico rappresentante in seno al Consiglio Direttivo della categoria dei ricercatori; (ii) il consigliere è componente del Consiglio Direttivo perché ripescato o perché ultimo degli eletti per numero di preferenze. Il consigliere decaduto è sostituito dal primo ricercatore tra i candidati non eletti. Nel caso l’unico ricercatore eletto non fosse l’ultimo per numero di preferenze ottenute, a decadere è il consigliere eletto con il minor numero di preferenze. Se anche questo è l’unico rappresentante della sua categoria, decade il socio che si è collocato al penultimo posto per numero di preferenze. Nel caso il Consiglio Direttivo includa più ricercatori, la promozione accademica del singolo consigliere non comporta la decadenza.
25.9.1 Il ricercatore a tempo determinato decade automaticamente dal ruolo di consigliere al termine del suo contratto ed è sostituito secondo le modalità descritte nel comma precedente.
25.9.2 Il socio Affiliato che dovesse cambiare status decade dal ruolo di consigliere ed è sostituito dal primo Affiliato tra i candidati non eletti.
25.10 Ogni scheda di elezione al Consiglio Direttivo, per essere valida, non dovrà contenere un numero di preferenze superiore alla metà più uno dei membri eleggibili. Ogni scheda di elezione alla carica di Revisore dei Conti non dovrà contenere più di due preferenze.
25.11 Le modalità per l’elezione delle cariche sociali sono stabilite dal presente Regolamento. Indipendentemente dalla procedura adottata, le procedure devono essere trasparenti, affidabili e garantire l’anonimato del voto. Il Consiglio Direttivo è garante e responsabile delle procedure di voto.
25.12 In caso di elezione per via telematica ad ogni socio avente diritto di voto, e in regola con il pagamento della quota sociale, sarà inviata una e-mail contenente tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del voto elettronico. L’e-mail indicherà userid e password, utilizzabili una sola volta, che consentiranno loro di votare in forma anonima.
25.12.1 In caso di votazioni per il rinnovo dei Comitati Esecutivi di Sezione, il sistema informatizzato di voto consentirà l’accesso alla scheda elettorale della Sezione alla quale il socio è iscritto, o a più schede nel caso di iscrizioni multiple.
25.12.2 Eventuali difficoltà o problematiche nell’espletare il voto dovranno essere immediatamente segnalate al Segretario, al Responsabile del sito web e al Webmaster, che provvederanno a risolverle.
25.12.3 Alla scadenza delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale si riunisce presso la sede del Webmaster per scaricare i risultati e redigere la relazione finale.
25.13 In caso di votazione a mezzo posta, ad ogni socio avente diritto di voto, e in regola con il pagamento della quota sociale, sarà recapitata presso l’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione la scheda su cui votare insieme a tutte le informazioni utili per l’espletamento del voto. La procedura prevede che vengano inviate a ciascun socio avente diritto tre buste di grandezza diversa.
La busta più piccola contiene un foglio dove ciascun votante dovrà indicare il proprio nome e cognome. La busta di dimensioni intermedie contiene la scheda elettorale su cui ciascun elettore dovrà esprimere le preferenze di voto in modo anonimo e senza aggiungere segni che possano portare all’identificazione. Le due buste sigillate dovranno essere inserite nella busta più grande, già provvista di francobollo e con l’indirizzo prestampato, che sarà inviata al Segretario AIP.
25.13.1 Il Segretario dell’AIP conserva le schede di voto senza aprirle fino al giorno di chiusura delle votazioni, in cui le consegna ai membri della Commissione Elettorale.
25.13.2 La Commissione Elettorale effettuerà la procedura di spoglio all’inizio aprendo la busta piccola contenente il nominativo del votante, al fine di verificare se sussistono le prerogative per potere votare, di cui all’articolo 5 dello Statuto e all’articolo 3 del Regolamento. In caso negativo, la busta contenente la scheda di voto non viene aperta e viene accantonata. Solo dopo aver controllato il numero e l’identità dei votanti procede aprendo la busta contenente le preferenze di voto.
25.13.3 Nel caso la busta contenente il nominativo del votante risultasse non compilata, illeggibile, o non sigillata, la busta contenente il voto espresso non sarà scrutinata.
25.13.4 Nel caso in cui la busta contenente la scheda con il voto espresso risultasse non sigillata, il voto è dichiarato nullo.
26.1 Il rinnovo delle cariche elettive di tutte le Sezioni si svolge contemporaneamente e con le stesse modalità. Le tempistiche e le scadenze elettorali sono fissate e coordinate dal Consiglio Direttivo.
26.2 Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, nomina una Commissione Elettorale. Di tale commissione non potranno far parte i soci candidati ai Comitati Esecutivi di Sezione.
26.2.1 La Commissione Elettorale è costituita da un socio Ordinario in rappresentanza di ciascuna Sezione. Al suo interno la commissione individua un Presidente e un Segretario.
26.3 La Commissione elettorale espleta la procedura di spoglio e il computo dei voti (postali o elettronici) e stila un verbale degli esiti delle elezioni di ciascuna Sezione.
27.1 Se un socio eletto nel Consiglio Direttivo, nel Collegio dei Revisori dei Conti, nella Commissione Etica o nel Comitato Esecutivo di una Sezione rassegna le dimissioni, subentra automaticamente il primo dei non eletti nella corrispondente lista di candidati. Una volta esaurita la lista dei non eletti si procede a elezione suppletiva. Il socio eletto a sostituire il socio dimissionario rimane in carica per il periodo mancante alla conclusione del mandato dell’intero organo societario ed è rieleggibile una volta sola.
27.2 Qualora il membro dimissionario sia l’unico eletto nel Consiglio delle categorie previste dallo Statuto, esso viene sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria. Qualora nessun membro della stessa categoria risulti presente nella lista dei non eletti, il membro dimissionario non viene sostituito.
27.3 Se il Consiglio Direttivo scende sotto il numero di nove membri eletti, o il Collegio dei Revisori dei Conti scende sotto il numero di tre membri (compresi i membri supplenti), il Presidente è tenuto a convocare nuove elezioni entro un mese per rinnovare le cariche sociali.
28.1 Al fine di garantire la massima rappresentanza dei soci negli organismi di governo dell’Associazione, è incompatibile rivestire più cariche elettive contemporaneamente (Consiglio Direttivo, Comitati Esecutivi, Collegio dei Revisori dei Conti e Commissione Etica). Nel caso un socio risultasse al contempo eletto in due organismi, è immediatamente tenuto a scegliere quello a cui intende partecipare e darne comunicazione per iscritto al Presidente e al Segretario. Nella carica lasciata vacante subentra il primo candidato non eletto.
29.1 I membri facenti parte del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per quelle missioni in cui, in ragione del loro mandato, svolgono attività direttamente e rigorosamente connesse all’esercizio del mandato e delle funzioni esercitate per la quale sono stati eletti/nominati, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni in genere, aventi attinenza con l’attività istituzionale dell’AIP. Costituisce, altresì, missione direttamente connessa all’esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione dei membri del Consiglio Direttivo quali rappresentanti dell’AIP alle riunioni degli organi di associazioni nazionali e internazionali.
29.1.1 Il rimborso dei membri eletti è a carico delle spese gestionali del bilancio AIP mentre il rimborso dei Coordinatori delle Sezioni è a carico delle quote di bilancio assegnate alle Sezioni.
29.2 L’uso dell’autovettura di proprietà è consentito e dà diritto all’indennità chilometrica in base alle tabelle ACI dalla sede di servizio alla sede di missione. Sono altresì rimborsabili le spese per i pedaggi autostradali se debitamente documentate.
29.2.1 L’uso del servizio taxi è consentito solo nei casi di comprovata necessità, ove non sia possibile, per esigenze di rapidità, utilizzare i mezzi di trasporto di linea urbana ed extraurbana, riconoscendosi il rimborso della relativa spesa su presentazione di apposita documentazione.
29.3 I membri facenti parte della Commissione Etica hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per quelle missioni in cui, in ragione del loro mandato, svolgono attività direttamente e rigorosamente connesse all’esercizio del mandato e delle funzioni esercitate per la quale sono stati eletti.
29.3.1 Il rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione Etica e dei componenti designati da AIP per incarichi in organismi internazionali, è a carico del bilancio AIP.
29.4 Le spese per partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo sostenute dal socio AIP Consigliere CUN eletto tra i docenti e ricercatori M-PSI sono a carico del bilancio AIP.
29.5 Per la liquidazione delle missioni di cui ai commi 29.1 29.3 e 29.4, i soggetti aventi titolo dovranno produrre idonea documentazione delle spese effettivamente sostenute, inviandola al Tesoriere entro 30 giorni. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal Tesoriere, su richiesta dell’interessato, mediante bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Le spese non documentate non daranno diritto ad alcun rimborso.
30.1 Nello svolgimento delle attività scientifiche e istituzionali dell’Associazione si devono rispettare le festività religiose, come previsto dalle intese dello Stato con le confessioni religiose
https://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html
regolamento gruppi tematici
Regolamento per l’attivazione e la gestione dei gruppi tematici
regolamento premi
scarica pdfRegolamento quadro per l’attribuzione di premi AIP a giovani ricercatori
(approvato dal C.D. aprile 2020) Premessa Il presente regolamento definisce un quadro di riferimento unitario utile a garantire, nel rispetto dell’autonomia delle singole Sezioni, una cornice generale omogenea nelle procedure utilizzate in seno all’AIP per l’assegnazione di premi ai giovani ricercatori.
A. I fini della definizione delle procedure per l’attribuzione dei premi alla categoria, il “giovane ricercatore” è il socio AIP in una delle seguenti due condizioni:
a) allievo di corso di dottorato
b) dottore di ricerca che ha conseguito il titolo nei 6 anni precedenti alla data del bando che istituisce il premio
B. E’ lasciata al soggetto proponente, in sede di definizione del bando, la facoltà di definire ulteriori criteri e condizioni di esclusione dalla categoria.
A. L’AIP prevede i seguenti tipi di premi per i giovani ricercatori:
a) Prodotto scientifico. Rientrano in questo tipo le seguenti categorie di prodotti: gli articoli scientifici, i contributi in volume e le monografie. Per ciascun premio proposto, il bando indica la categoria di prodotto ad esso associata. Al fine di rendere possibile la comparazione dei prodotti, ogni premio fa riferimento ad un’unica categoria di prodotto scientifico. Ogni bando può riferirsi ad una o più categorie.
b) Articolo/testo divulgativo. Il soggetto proponente precisa in sede di bando il/i formato/i (ad es. articolo di giornale, testo multimediale) ammesso/i a concorrere per il premio.
c) Poster o comunicazione presentati a congresso di Sezione AIP.
d) Tesi di dottorato.
B. Il soggetto proponente in sede di definizione del bando può vincolare il/i premio/i a specifiche tematiche di interesse, anche come forma di tributo alla memoria di figure scientifiche di rilievo per l’AIP.
A. In relazione ai tipi di prodotti di cui ai punti a), b) e c) dell’articolo 2, sono ammessi a concorrere al premio esclusivamente i prodotti che vedono il candidato al premio come primo autore.
B. I prodotti di cui ai punti a) (prodotto scientifico) e punto c) (poster) che vedono un ricercatore a tempo indeterminato o un professore di ruolo come ultimo nome non sono ammessi a concorrere. (n.b. questa norma entra in vigore a partire dal 2021)
Una candidata/un candidato vincitrice/vincitore di premio bandito da una Sezione (o dall’AIP nel suo complesso) non può partecipare nell’anno successivo ad un bando per lo stesso tipo di prodotto.
L’importo di ciascun premio è definito in sede di bando dal soggetto proponente, individuato all’interno del intervallo: min: € 250 – max: € 1.500.
I commissari non devono essere in rapporti di sistematica e continuativa collaborazione con i candidati e non devono comparire tra gli autori dei prodotti candidati al premio.
Codice etico
scarica pdf(Approvato nel 2015 e aggiornato in base alle norme GDPR nel luglio 2022)
Il Codice Etico per la ricerca in psicologia (d’ora in avanti Codice Etico) definisce gli standard di comportamento che gli iscritti e le iscritte all’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) condividono e osservano per garantire la corretta realizzazione delle attività di ricerca e diffusione della conoscenza, proteggere i diritti delle persone partecipanti e delle altre persone coinvolte, promuovere una riflessione critica sulle implicazioni etiche della ricerca in ambito psicologico. Il Codice Etico si ispira ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare a quelli di uguaglianza (art. 3) e inviolabilità dei limiti imposti dal rispetto della persona umana (art. 32), e ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea. Riprende i documenti nazionali, comunitari e internazionali sulla sperimentazione con esseri umani e animali, ponendo particolare attenzione alla versione corrente della Dichiarazione di Helsinki [1]. Completa e integra il Codice deontologico degli Psicologi Italiani, in particolare le prescrizioni relative alle attività di ricerca (art. 9) e di insegnamento (art. 21). La persona che svolge ricerca in psicologia è tenuta a conoscere e a far conoscere il presente Codice Etico, a ispirarsi ad esso nel proprio lavoro e a rispettarlo e farlo rispettare; la sua mancata conoscenza non può essere usata come giustificazione di una condotta eticamente inappropriata.
Integrità
Chi svolge attività di ricerca in psicologia agisce con onestà, lealtà, trasparenza, autonomia ed equità, nel rispetto di tutte le persone coinvolte e nell’interesse di partecipanti, colleghi e colleghe, studenti e studentesse, istituzione di appartenenza, comunità scientifica, gruppi sociali di riferimento e opinione pubblica. Essere integri significa evitare comportamenti opportunistici o ambigui e non abusare del proprio ruolo istituzionale e delle situazioni di asimmetria informativa e decisionale; significa prevenire e rimuovere le situazioni di conflitto di interessi, oltreché resistere ad ogni forma di pressione che si prefigga di condizionare o alterare i progetti di ricerca e i loro risultati.
Rispetto della dignità della persona
Chi svolge attività di ricerca in psicologia rispetta la dignità, la libertà e il benessere delle persone partecipanti, delle studentesse e degli studenti, delle colleghe e dei colleghi, delle collaboratrici e dei collaboratori, e tutela i loro diritti alla autodeterminazione e alla riservatezza. Evita e contrasta ogni forma di discriminazione basata su genere, orientamento sessuale, età, livello di istruzione, nazionalità, etnia, religione, stato socio-economico, opinioni politiche e sindacali, condizioni psico-fisiche. Nell’interazione con le persone partecipanti, tiene conto della loro specificità linguistica e culturale, delle eventuali condizioni di vulnerabilità e delle capacità di comprendere e comunicare.
Competenza
Chi svolge attività di ricerca in psicologia è consapevole dei limiti della propria competenza e utilizza solo metodi e tecniche per cui possiede un’adeguata preparazione scientifica e metodologica. Si impegna ad aggiornare continuamente le proprie competenze tecniche e professionali, dedicando particolare attenzione ai temi di natura etica e agli eventuali cambiamenti nella normativa nazionale e internazionale. Agisce affinché coloro che lavorano sotto la sua supervisione mantengano un adeguato livello di preparazione e operino riconoscendo i limiti delle loro competenze.
Responsabilità sociale
Chi svolge attività di ricerca in psicologia è consapevole della responsabilità sociale che deriva dai propri indirizzi di ricerca, dalle scelte metodologiche e dalle modalità di diffusione dei risultati che possono essere diversamente interpretati e usati nei diversi contesti di applicazione. Agisce affinché la ricerca possa sempre incrementare la conoscenza, le possibilità di intervento, l’offerta di strumenti di comprensione e soluzione dei problemi. In nessun caso, presta la sua attività e la sua competenza per generare o giustificare sofferenza e oppressione.
Tutela del benessere
Chi svolge attività di ricerca in psicologia si impegna a non compromettere il benessere psico-fisico delle persone partecipanti e a non alterare il loro grado di sicurezza e autostima. Garantisce che la partecipazione alle ricerche non determini un peggioramento delle condizioni attuali e non esponga a situazioni di rischio, disagio o sofferenza.
Articolo 1. Informazione e consenso alla partecipazione alla ricerca
1.1 Chi svolge attività di ricerca informa adeguatamente le persone partecipanti e acquisisce preliminarmente, e per iscritto, anche in forma digitale, il loro consenso alla partecipazione. Il consenso alla partecipazione deve essere informato; in assenza di una chiara, completa ed esauriente informativa il consenso non può essere definito tale, anche se questo viene esplicitamente manifestato dalla persona che partecipa.
1.2 Le persone partecipanti sono chiaramente informate che il consenso alla partecipazione alla ricerca può essere rilasciato, rifiutato o ritirato in qualsiasi momento; ad esse è garantita la più ampia libertà decisionale e concesso tutto il tempo necessario per riflettere, avanzare dubbi e chiedere dei chiarimenti. La persona che partecipa alla ricerca deve essere esplicitamente informata che è libera di ritirarsi in ogni momento senza dover dare alcuna giustificazione e che il rifiuto a partecipare o la decisione di ritirarsi non comportano alcun pregiudizio.
1.3 Le informazioni sono date in forma scritta ed eventualmente anche oralmente, in modo non ambiguo, esauriente, comprensibile e adeguato all’età, al grado di istruzione e alle competenze cognitive delle persone partecipanti. I fogli informativi che descrivono la ricerca e il trattamento dei dati personali sono distinti dai moduli per l’acquisizione dei due tipi di consenso (alla partecipazione alla ricerca e al trattamento dei dati).
1.4 Il foglio informativo per la partecipazione alla ricerca deve riportare: (a) la descrizione della ricerca (breve esposizione degli obiettivi e delle procedure con esauriente anticipazione degli eventuali rischi e delle azioni previste per prevenirli e affrontarli, nonché dei benefici per l’individuo e/o per la collettività); (b) le modalità di restituzione dei risultati; (c) il diritto di rifiutare o interrompere la partecipazione; (d) le misure previste per tutelare l’anonimato; (e) gli elementi identificativi della persona responsabile della ricerca (nominativo, status scientifico e professionale, istituzione di appartenenza) e delle eventuali ulteriori persone a cui è possibile rivolgersi per chiedere chiarimenti e informazioni anche dopo la conclusione della ricerca; (f) la fonte di finanziamento e/o l’eventuale presenza di committenze esterne; (g) la possibilità, se prevista, che i dati, resi completamente anonimi, siano resi disponibili per ulteriori ricerche, anche con finalità diverse rispetto alla ricerca originale, sotto la responsabilità della persona che coordina la ricerca. È inoltre utile indicare anche gli elementi identificativi della persona garante, esterna al gruppo di ricerca, a cui rivolgersi in caso di problemi.
1.5 Il foglio informativo per la partecipazione alla ricerca può contenere informazioni parziali o ingannevoli solo nei casi e nelle modalità previste dall’articolo 2.
1.6 La libertà di partecipare alla ricerca è particolarmente tutelata quando sono coinvolte persone vulnerabili (minori; persone istituzionalizzate, ospedalizzate o detenute; gruppi a rischio di stigma o discriminazione sociale) e nel caso di relazione asimmetrica fra chi partecipa e chi effettua la ricerca (studente/docente; cliente/terapeuta). In quest’ultimo caso è necessario che la distinzione tra attività di ricerca e pratica professionale o didattica sia chiaramente esplicitata per prevenire malintesi e infondate aspettative.
1.7 Chi svolge attività di ricerca in psicologia evita che le relazioni personali derivanti da altri ruoli (docente, clinico, ecc.) possano minare l’obiettività delle decisioni o dar luogo a forme indirette di coercizione.
1.8 Il foglio informativo per il trattamento dei dati personali, ovvero dati non anonimi, coerentemente con quanto previsto dalla normativa [2], è fornito secondo le indicazioni contenute nell’Appendice A del presente Codice.
1.9 Chi firma il consenso dichiara di aver ricevuto in maniera completa tutte le informazioni utili e che non ha dubbi rimasti in sospeso e ulteriori domande da porre; inoltre, nel caso in cui il tipo di ricerca lo renda necessario, indica il riferimento della persona da informare qualora durante la ricerca dovessero emergere informazioni impreviste di possibile rilevanza clinica; infine fornisce o nega il consenso ad essere nuovamente contattato per partecipare a nuove ricerche.
1.10 Per quanto concerne le persone che non siano in grado di esprimere validamente il consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la responsabilità genitoriale o la tutela legale. Nel caso dei minori, il consenso è espresso di regola da entrambi i genitori.
1.11 Anche la persona che non può validamente esprimere il consenso è adeguatamente informata e invitata a manifestare comunque il proprio assenso, compatibilmente con le proprie capacità di comprensione e comunicazione.
1.12 Il consenso alla partecipazione alla ricerca e il consenso al trattamento dei dati non vanno confusi con l’autorizzazione a svolgere ricerche in ambienti esterni a quelli dell’Università o degli Enti di Ricerca (per esempio in ambito scolastico o lavorativo), che deve essere richiesta in via preliminare ai/lle dirigenti e ai/lle responsabili delle strutture ospitanti sia per poter accedere ai locali delle strutture coinvolte sia per potersi relazionare con il personale ivi presente. L’autorizzazione a svolgere una ricerca all’interno delle strutture di una organizzazione non implica la partecipazione automatica e obbligatoria di tutti i membri di quell’organizzazione, senza che le persone siano informate individualmente e abbiano liberamente espresso il loro consenso.
1.13 Chi svolge attività di ricerca prevede, ogni volta che sia possibile, al termine della raccolta dei dati o della ricerca, una fase di restituzione e/o un colloquio di chiarimento e spiegazione; inoltre è sempre disponibile a rispondere alle richieste o ai dubbi che dovessero insorgere anche dopo la conclusione della ricerca nonché a dare informazioni aggiuntive, anche estranee al progetto della ricerca, su aspetti di interesse dei partecipanti.
1.14 Qualora emergesse la necessità di usare i dati di una ricerca precedente per ricerche con una diversa finalità rispetto a quella originaria, e nel modulo del consenso alla partecipazione alla ricerca non fosse stata indicata esplicitamente la possibilità della condivisione dei dati di ricerca (ad esclusione dei dati che rendono la persona identificabile), un nuovo consenso deve essere richiesto a ogni partecipante. Nel caso di ricerche condotte fuori dall’Università o dagli Enti di Ricerca, le persone responsabili delle strutture che le hanno ospitate devono essere informati della nuova finalità cui sono destinati i dati raccolti.
1.15 È possibile derogare dall’obbligo di acquisizione del consenso esclusivamente nel caso di ricerche condotte con metodi osservativi in luoghi pubblici e in cui non vi sia la possibilità preventiva o successiva di contattare le persone oggetto di osservazione, e nei casi in cui sia stato esplicitato, nel primo consenso, che i dati di ricerca sarebbero stati condivisi con altr/ei ricercatori/trici, sempre per finalità di ricerca. Anche in questi casi il diritto alla riservatezza delle persone partecipanti va tutelato, rendendo i dati anonimi e facendo in modo che non sia possibile risalire all’identità delle persone partecipanti, ad esempio rendendo non riconoscibili i volti e le voci al momento della diffusione e condivisione dei dati e della diffusione dei risultati.
Articolo 2. Uso dell’inganno nella ricerca
2.1 Qualora l’obiettivo scientifico lo richieda e non si possano usare metodi alternativi, la persona che partecipa ad una ricerca può essere tenuta all’oscuro o fuorviata su alcuni aspetti della ricerca. Di conseguenza il modulo informativo per la partecipazione alla ricerca può contenere informazioni parziali o false per non rivelare i veri scopi della ricerca.
2.2 Anche in caso di uso dell’inganno, i rischi al benessere psico-fisico delle persone partecipanti non possono mai essere taciuti ma sono sempre correttamente e completamente riportati.
2.3 Chi usa l’inganno in una ricerca informa esaurientemente ogni partecipante alla fine della sessione o, se necessario, al temine della raccolta dei dati e chiede il consenso all’uso dei dati raccolti, in sostituzione del consenso espresso in precedenza (che per definizione non è valido perché acquisito sulla base di informazioni incomplete e non corrette).
2.4 In assenza di un nuovo consenso scritto, i dati raccolti non possono essere utilizzati e devono essere definitivamente eliminati.
2.5 Il colloquio di chiarimento e di rassicurazione alla fine della prova (o della ricerca) non è limitato alla sola descrizione degli aspetti della ricerca su cui la persona partecipante è stata ingannata, ma si propone di ripristinare lo stato di umore e di autostima precedente alla partecipazione alla ricerca e di eliminare le eventuali idee sulla ricerca o sulla propria persona che si siano formate, per effetto della ricerca, in maniera scorretta.
Articolo 3. Restituzione dei risultati
3.1. Chi svolge attività di ricerca si dichiara disponibile a riferire i risultati della ricerca alle persone partecipanti e alle altre persone coinvolte (insegnanti, personale sanitario, dirigenti, ecc.). Nel caso di ricerche con minori o con persone che non sono in grado di esprimere validamente la propria volontà, i risultati sono restituiti a chi ne ha la rappresentanza o la tutela legale. Nel caso di ricerche con committenza esterna (organizzazione di lavoro, istituzione scolastica, azienda sanitaria o altro), i risultati sono restituiti anche alla committenza nel rispetto del diritto all’anonimato delle persone partecipanti.
3.2. I risultati della ricerca sono presentati in forma aggregata in modo che le informazioni fornite non siano riconducibili alle singole persone partecipanti. Nei casi di ricerca-intervento, in cui la restituzione dei risultati assume per le persone partecipanti anche un valore di formazione o di auto-riflessione, l’eventuale restituzione al singolo partecipante va data in forma privata e solo su esplicita richiesta dello stesso.
3.3. Chi restituisce i risultati presta particolare attenzione agli aspetti applicativi e alle implicazioni culturali e politiche, cercando di rappresentare la complessità dei problemi aperti e di prevenire ingiustificate interpretazioni basate su pregiudizi e stereotipi. Usa un linguaggio adatto per la comprensione dei dati e fornisce informazioni che non lascino spazio a dubbi o malintesi. Evita di fare commenti che possano essere interpretati come valutativi della persona o del suo gruppo di appartenenza.
3.4 Nel caso di studi in ambito clinico è importante specificare che i risultati hanno solo valore conoscitivo e non comportano alcun vantaggio personale in termini diagnostici o terapeutici.
3.5. Nei casi in cui, malgrado l’adozione delle necessarie cautele, la restituzione dei risultati della ricerca possa arrecare un pregiudizio e/o un danno alle persone coinvolte, chi svolge attività di ricerca si impegna a mettere in atto tutte le azioni che consentano di ripristinare il precedente stato di benessere e sicurezza.
Articolo 4. Riservatezza e anonimato
4.1 Chi svolge attività di ricerca rispetta sempre il diritto delle persone partecipanti alla riservatezza e all’anonimato. I dati personali, inclusi i dati appartenenti a categorie particolari [3], raccolti nell’ambito dell’attività di ricerca sono trattati e conservati con adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti [2].
4.2 I dati personali sono utilizzati soltanto per gli scopi definiti nel progetto di ricerca (vedi Appendice B al presente Codice) e descritti nel modulo informativo per la partecipazione alla ricerca. I dati appartenenti a categorie particolari [3] sono raccolti e utilizzati solo se strettamente pertinenti agli scopi della ricerca.
4.3 La persona responsabile del progetto di ricerca ha l’obbligo di custodire i dati personali e i codici identificativi in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alle leggi vigenti e ai principi etici che ispirano il presente Codice.
4.4 Tutte le informazioni personali riguardanti le persone partecipanti alla ricerca sono trattate confidenzialmente e sono accessibili solo ai ricercatori e alle ricercatrici autorizzati/e dalla persona responsabile del progetto di ricerca.
4.5 I risultati delle ricerche sono diffusi solo in forma anonima o comunque aggregata, evitando la comunicazione e/o diffusione di qualunque informazione che possa consentire l’identificazione, anche generica, delle persone partecipanti. L’eventuale diffusione di informazioni che possano rivelare l’identità della persona partecipante deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla stessa o dal suo rappresentante e/o tutore legale.
4.6 Nella diffusione dei risultati e in assenza di esplicita autorizzazione, chi svolge attività di ricerca garantisce l’anonimato della struttura presso la quale sono stati raccolti i dati.
4.7 Il diritto all’anonimato e il diritto alla riservatezza sono garantiti anche nel caso di ricerche che prevedano la somministrazione di test e questionari online, mediante l’uso di tutti gli strumenti tecnologici disponibili per garantire la non tracciabilità della fonte di risposta.
4.8 Se durante la realizzazione di una ricerca le persone partecipanti dovessero rivelare informazioni relative a gravi pericoli per la vita, la salute o la sicurezza di terze persone, chi svolge attività di ricerca valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente al rispetto della riservatezza.
4.9 Per assicurare l’equilibrio tra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza, con le esigenze della ricerca scientifica, chi svolge attività di ricerca opera in conformità alle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica” [4]. Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali (vedi Appendice B).
Articolo 5. Rischi e gestione dei rischi
5.1 L’attività di ricerca non deve mai compromettere, in modo permanente o temporaneo, il benessere psico-fisico delle persone. Allo stesso modo, l’attività di ricerca e la restituzione dei risultati non devono recare danno al sistema di relazioni che il partecipante intrattiene con colleghi e colleghe, amici e amiche e familiari, né deve creare nocumento all’immagine di sé.
5.2 Sono inaccettabili le ricerche che possano causare patologie di varia natura, di tipo organico e psicologico, o implichino la possibilità di effetti nocivi, anche a lunga scadenza, conseguenti all’uso di agenti fisici e chimici.
5.3 La stima dei rischi e le dichiarazioni di rassicurazione devono sempre essere documentate e sostenute dai dati della letteratura scientifica.
5.4 Nei casi in cui la procedura di una ricerca implichi possibili rischi a causa delle condizioni fisiche e cliniche delle persone, la partecipazione deve essere preceduta da una intervista mirata, al fine di individuare ogni fattore incompatibile con la realizzazione della ricerca.
5.5 Nel caso si preveda la somministrazione di stimoli anche minimamente dolorosi o contrastanti con la sensibilità personale e culturale degli individui, chi svolge attività di ricerca adotta procedure idonee a prevenire situazioni di disagio e sofferenza. Gli esperimenti che includono l’uso di stimoli dolorosi sono preceduti da prove che stabiliscano i livelli individuali di percezione del dolore. Gli studi che richiedono l’uso di stimoli che possono essere fonte di disagio includono una fase preliminare di familiarizzazione con il materiale.
5.6 Oltre a garantire ogni intervento che prevenga le situazioni di rischio prevedibile, chi svolge attività di ricerca deve essere preparato/a a fronteggiare situazioni inattese. Qualora le persone partecipanti manifestino reazioni di disagio e/o sofferenza, anche indipendenti dalle condizioni di indagine, è necessario interrompere immediatamente la ricerca.
Articolo 6. La protezione delle persone partecipanti alla ricerca
6.1 Chi svolge attività di ricerca possiede documentate competenze relazionali e scientifiche e garantisce un corretto e rispettoso rapporto con ogni partecipante.
6.2 Nel caso di studi che prevedano anche minime possibilità di rischio per la salute, chi svolge attività di ricerca deve possedere competenze di pronto intervento.
6.3 Nel caso la ricerca preveda la presenza di collaboratori e collaboratrici ancora in formazione, la persona responsabile della ricerca garantisce il possesso da parte di queste persone delle capacità necessarie per il corretto svolgimento dei compiti assegnati e di un’adeguata competenza relazionale.
6.4 Qualora durante la ricerca emergessero informazioni impreviste relative alle condizioni psico-fisiche delle persone partecipanti o dovessero incidentalmente essere rilevati reperti per i quali si ponga il sospetto di riscontro di rilevanza clinica, dovrà essere contattata la persona indicata nel modulo di consenso alla partecipazione dalla persona partecipante.
6.5 L’eventuale possibilità di acquisire informazioni incidentali sulla salute psico-fisica dei partecipanti deve essere chiarita loro al momento dell’acquisizione del consenso.
6.6 L’efficacia di un nuovo intervento educativo, clinico o riabilitativo è testata confrontandola con l’intervento standard, in uso al momento della ricerca. La costituzione di gruppi di controllo che ricevono esclusivamente il placebo è accettabile quando non esiste alcun intervento valido disponibile. Chi svolge attività di ricerca in psicologia adotta particolare attenzione nell’evitare un uso non corretto del placebo.
6.7. Chi svolge attività di ricerca gestisce il rapporto con i collaboratori e le collaboratrici e i tecnici, garantendo il pieno rispetto della dignità personale, la valorizzazione delle competenze individuali e le esigenze di crescita e sviluppo professionale [5].
Articolo 7. Incentivi alla partecipazione
7.1 La partecipazione alla ricerca e alla sperimentazione deve essere libera e non sottoposta ad alcuna forma di coercizione, diretta e indiretta, esplicita e implicita.
7.2 Le persone partecipanti possono ricevere un attestato di partecipazione ed eventualmente un rimborso forfettario per le spese dirette e indirette sostenute.
7.3 Chi svolge attività di ricerca non promette alcun vantaggio in cambio della partecipazione. Nel caso di studenti e studentesse, l’eventuale riconoscimento di crediti e voti non è affidato alla decisione discrezionale del/la docente responsabile della ricerca ma è demandato alle procedure decisionali proprie delle strutture dipartimentali.
7.4 L’eventuale riconoscimento e valorizzazione della partecipazione alla ricerca psicologica da parte delle strutture accademiche non deve essere fonte di disparità tra le studentesse e gli studenti. A chi non partecipa alla ricerca deve essere garantita la possibilità di ottenere in modo alternativo gli stessi benefici didattici e formativi garantiti a chi partecipa alla ricerca.
7.5 Chi svolge attività di ricerca garantisce che le persone partecipanti possano decidere se concedere, rifiutare o ritirare il consenso, senza che questo comporti pregiudizio alcuno al curriculum accademico nel caso di studenti e studentesse, alla relazione terapeutica nel caso di pazienti e alle condizioni di vita e di lavoro nel caso di persone istituzionalizzate o dipendenti.
Articolo 8. La ricerca con animali
8.1 Chi svolge attività di ricerca utilizzando animali a fini scientifici è responsabile non solo del trattamento che essi ricevono durante gli esperimenti, ma anche del loro benessere in termini di salute e confort nell’intero corso della ricerca, nel pieno rispetto della normativa nazionale e internazionale [6].
8.2 Il benessere dell’animale deve essere assicurato, anche al di fuori della prestazione sperimentale, quanto agli aspetti alimentari, igienici, abitativi e sociali. Le responsabilità di chi svolge attività di ricerca riguardano tutti gli aspetti e i momenti del trattamento dell’animale.
8.3 Chi svolge attività di ricerca si assicura che coloro che a qualunque titolo collaborano alla ricerca con animali abbiano competenza ed esperienza adeguate, sia che si occupino delle attività di pulizia, nutrimento, e soppressione, sia che svolgano funzioni più immediatamente connesse alla ricerca.
8.4 I metodi e le procedure sperimentali devono prevedere il rispetto del principio della massima riduzione possibile del numero di animali impiegati mantenendo la previsione di risultati affidabili.
8.5 Le procedure sperimentali che comportano interventi chirurgici su animali o la presentazione di stimoli dolorosi vanno ridotte al minimo e consentite solo quando siano giustificate dalla preminenza degli obiettivi della ricerca e non siano disponibili altre procedure alternative.
8.6 Chi svolge attività di ricerca con animali si adopera per ridurre al minimo l’entità della stimolazione dolorosa o di altri stimoli che possono attivare intensi stati emozionali negativi o provocare situazioni di forte disagio e stress.
Articolo 9. Diffusione della ricerca scientifica
9.1 La presentazione delle ricerche nelle sedi scientifiche (congressi, riviste, pubblicazioni, ecc.), necessaria per il progresso della conoscenza, è guidata esclusivamente da motivi scientifici o divulgativi. I risultati e la loro interpretazione sono esposti in modo chiaro ed esaustivo, sia per favorire il confronto delle idee e dei metodi nell’ambito della comunità scientifica, sia per promuovere la diffusione della conoscenza nella società.
9.2 Chi svolge attività di ricerca si adopera per consentire la replicabilità dei propri lavori, garantisce una comunicazione scientifica accurata e dettagliata ed è disponibile a fornire ogni informazione utile per lo svolgimento di meta-analisi o la riproduzione dei risultati.
9.3 In nessuna fase della ricerca sono consentite, in tutto o in parte, condotte quali fabbricazione di dati, falsificazione, plagio e auto-plagio. Con il termine “auto-plagio” ci si riferisce alla pubblicazione multipla della medesima ricerca con la riproduzione degli stessi risultati e alla pubblicazione multipla del medesimo lavoro con la riproduzione di parti consistenti del testo. Quando una stessa ricerca dà luogo a più pubblicazioni che ne espongono aspetti differenti, la relazione con le altre pubblicazioni è sempre esplicitata.
9.4 I dati raccolti in altre ricerche non possono essere utilizzati senza citarne la fonte o senza il consenso di chi le ha condotte. L’utilizzo di strumenti e dati di ricerca per i quali è necessario il consenso di chi li ha prodotti è possibile solo dopo averne ottenuto il preventivo consenso.
9.5 Nelle pubblicazioni è necessario indicare le fonti di finanziamento, nonché ogni tipo di supporto e aiuto ricevuto da istituzioni e singole persone.
9.6 Nelle pubblicazioni è doveroso citare le fonti originali e attribuire pieno riconoscimento ai lavori altrui, sia che essi siano serviti come ispirazione, sia che siano stati riportati in tutto o in parte, anche se modificati nella forma. Ciò vale anche nel caso si tratti di materiale non pubblicato, noto a chi scrive attraverso collaborazioni scientifiche e relazioni personali, oppure di materiale tratto da Internet.
9.7 Coloro che hanno svolto la ricerca devono esplicitare il loro ruolo e la loro responsabilità riguardo ai dati raccolti. Le persone che hanno collaborato in modo sostanziale nelle varie fasi della ricerca (colleghi e colleghe, personale tecnico, studentesse e studenti) devono vedere riconosciuta la contitolarità del lavoro pubblicato o della presentazione congressuale. Anche le persone che hanno contribuito in modo non sostanziale, ma accertabile, devono essere esplicitamente menzionate nel testo o nei ringraziamenti. Non devono invece essere inseriti fra gli autori i nomi di persone che non hanno dato alcun contributo, né nelle diverse fasi della ricerca, né nella redazione della pubblicazione.
9.8 Ogni presentazione effettuata nelle sedi scientifiche deve avere un carattere di originalità e non essere la ripetizione di lavori già presentati. Nel caso si tratti di una ricerca già pubblicata o presentata ad un congresso, anche se solo parzialmente, tale fatto va dichiarato esplicitamente con gli opportuni riferimenti.
9.9 Chi svolge attività di ricerca in psicologia deve essere disponibile, per un periodo di almeno tre anni dalla pubblicazione dei risultati, a mostrare i dati grezzi, ancorché anonimi, a chi ne faccia richiesta per ulteriori verifiche.
9.10 In ogni comunicazione scientifica deve essere evitato un uso del linguaggio che manifesti forme di discriminazione a danno di qualsivoglia gruppo o minoranza.
9.11 Nelle comunicazioni in ambito scientifico oppure in contesti finalizzati alla divulgazione o all’intrattenimento, chi svolge attività di ricerca in psicologia specifica in modo chiaro le proprie competenze e il proprio ruolo professionale.
9.12 Nella comunicazione mediatica chi svolge attività di ricerca in psicologia si astiene dall’esprimere valutazioni su temi di cui non è competente ed evita considerazioni sommarie e banalizzazioni della ricerca psicologica che possano minacciare la reputazione delle persone e della disciplina [7].
Articolo 10. Ricerca, insegnamento e valutazione
10.1 Chi svolge attività di ricerca in psicologia si impegna a promuovere la conoscenza dei principi etici della ricerca all’interno dei corsi di laurea e mediante specifiche attività seminariali e di aggiornamento.
10.2 Chi svolge attività di ricerca oppure agisce come supervisore di ricerche altrui è consapevole della responsabilità educativa nei confronti dei collaboratori e delle collaboratrici e del dovere di trasmettere i principi previsti dal presente Codice Etico e di vigilare sul loro rispetto.
10.3 Chi svolge attività di ricerca è responsabile del corretto utilizzo degli strumenti psicologici (test, questionari, ecc.) e della loro salvaguardia anche in assenza di esigenze di tutela del copyright. Non permette un uso autonomo di tali strumenti da parte delle persone in formazione prima che queste abbiano raggiunto l’adeguata preparazione.
10.4 Chi svolge attività di ricerca è garante della preparazione dei collaboratori e delle collaboratrici in formazione (studenti e studentesse, dottorandi e dottorande) e si accerta della correttezza con cui questi si qualificano all’esterno.
10.5 La partecipazione alla ricerca è offerta agli studenti e alle studentesse e ai cittadini e alle cittadine come un’importante occasione formativa per conoscere le finalità e le procedure dell’attività scientifica. Chi svolge attività di ricerca è disponibile a illustrare, spiegare e discutere tutti gli aspetti teorici e metodologici della ricerca.
10.6 Nelle attività di valutazione di progetti di ricerca, articoli e altre iniziative editoriali, chi svolge attività di ricerca si ispira esclusivamente a principi di merito e qualità scientifica; evita comportamenti finalizzati a ottenere indebiti vantaggi per sé o per il proprio gruppo di lavoro (ad esempio, pretendere citazioni ingiustificate oppure bloccare pubblicazioni che riportano risultati o ipotesi contrastanti con le proprie teorie); rispetta il lavoro altrui, anche in caso di giudizi negativi, adottando un approccio valutativo finalizzato al miglioramento del prodotto scientifico [8].
Articolo 11. Comitato Etico Locale
11.1 I progetti di ricerca in psicologia prima di essere avviati sono valutati e approvati da un Comitato Etico Locale, ove costituito, con impegno di una rapida costituzione ove non ancora esistente.
11.2 Per le ricerche in ambito sanitario e farmacologico e per la sperimentazione animale, la costituzione e il funzionamento dei Comitati Etici Locali e le modalità di presentazione dei protocolli di ricerca sono definite dalla normativa vigente [9].
11.3 Per quanto riguarda le ricerche psicologiche con gli esseri umani, il Comitato Etico Locale pone particolare attenzione ai casi che prevedano (a) un rischio per il benessere psico-fisico delle persone partecipanti; b) la partecipazione di persone vulnerabili (quali minori, persone non in grado di esprimere il consenso, persone detenute, persone ospedalizzate o istituzionalizzate; gruppi esposti a stigma o rischio di discriminazione sociale); (c) l’utilizzazione di apparati biomedicali e di strumenti di indagine invasiva; (d) l’uso dell’inganno; (e) l’utilizzazione di stimoli che possano ferire la sensibilità personale e culturale delle persone partecipanti; (f) l’introduzione di limitazioni del diritto all’anonimato e alla riservatezza delle persone partecipanti.
11.4 In assenza di un Comitato Etico Locale che si occupi anche di ricerca psicologica con l’essere umano, chi svolge attività di ricerca in psicologia si impegna a sensibilizzare l’istituzione di appartenenza affinché siano estese le competenze del Comitato Etico esistente o sia promossa la costituzione di un Comitato Etico per la Ricerca con l’essere umano, auspicabilmente organizzato a livello di Ateneo o di Ente di Ricerca e secondo i principi descritti nei commi seguenti.
11.5 Il Comitato Etico Locale è indipendente da coloro che svolgono l’attività di ricerca, dall’istituzione di appartenenza e dai finanziatori delle ricerche. Per garantire indipendenza e imparzialità e per evitare conflitti di interessi, i componenti del Comitato Etico Locale sono in maggioranza esterni alla struttura (Ateneo, Dipartimento o Ente di ricerca) entro cui agisce.
11.6 Il Comitato Etico Locale si dota di un regolamento autonomo, coerente con la normativa vigente e adotta procedure operative funzionali al contesto istituzionale (risorse disponibili, tipologia di ricerche, specificità della sede, ecc.), che consentano di tutelare contemporaneamente le esigenze delle persone partecipanti e delle persone che svolgono attività di ricerca.
11.7 La composizione del Comitato Etico Locale garantisce il pluralismo degli orientamenti etici e comprende competenze diverse (quali psicologiche, giuridiche, mediche, statistiche, filosofiche e bioetiche). Per questioni specifiche è possibile l’integrazione del Comitato con esperti esterni nonché l’acquisizione di pareri specialistici.
11.8 Il Comitato Etico Locale esplica le funzioni di consulenza, valutazione, approvazione e monitoraggio dei protocolli di ricerca ed esprime pareri motivati e vincolanti in tempi certi e ragionevoli.
11.9 Il Comitato Etico Locale si esprime sulle implicazioni etiche dei protocolli di ricerca considerando: (a) la chiara esplicitazione delle ipotesi di ricerca e la solidità dell’impianto teorico e metodologico; (b) la presenza nel gruppo di ricerca delle competenze richieste dal protocollo; (c) la tutela delle persone partecipanti relativamente al benessere psico-fisico, all’autonomia decisionale e alla riservatezza; (d) la completezza e la comprensibilità dei moduli informativi; (e) l’affidabilità delle procedure di sicurezza per la prevenzione e gestione dei rischi e quelle per la conservazione e protezione dei dati; (f) il rispetto dei gruppi sociali rappresentati dalle persone partecipanti nella fase di interpretazione e diffusione dei risultati.
11.10 Il Comitato Etico Locale collabora con coloro che propongono i protocolli di ricerca per esplicitare tutti i temi di natura etica, condividere le soluzioni, prevenire e correggere ogni situazione problematica, migliorare la scrittura dei protocolli e concordare l’ammontare dell’eventuale rimborso forfettario alle persone partecipanti.
11.11 Il Comitato Etico Locale può autorizzare l’accesso e l’uso di dati personali, ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari ai sensi della normativa vigente [2], depositati in archivi (per esempio, cartelle cliniche) o raccolti con precedenti ricerche nel caso sia impossibile o inattuabile contattare nuovamente le persone interessate per l’acquisizione del loro consenso.
Divulgazione
1. Il presente Codice Etico è pubblicato nel sito dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP) [10].
2. L’AIP si impegna a promuovere la più ampia diffusione del presente Codice Etico mediante iniziative di presentazione e sensibilizzazione, preparazione di materiale informativo, organizzazione di seminari e simposi e ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
3. Per partecipare alle iniziative scientifiche organizzate dall’AIP è richiesta una dichiarazione che attesti la conformità delle ricerche al presente Codice Etico.
Commissione etica AIP
1. La Commissione Etica è un organo previsto dallo Statuto dell’AIP [11].
2. La Commissione Etica è formata da un/una rappresentante per ciascuna delle Sezioni ed è eletta contestualmente agli organismi dirigenti della Sezione. Tra i propri membri, la Commissione Etica elegge chi svolge la funzione di Coordinatore.
3. I membri della Commissione Etica rimangono in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.
4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite all’interno del regolamento AIP [12].
5. La Commissione Etica ha funzioni consultive, informative e formative per la costruzione di un sentire etico condiviso: (a) propone raccomandazioni sui comportamenti e le prassi da adottare nelle attività di ricerca, rispondendo anche a specifiche richieste dei singoli soci; (b) gestisce la pagina del sito AIP sui temi etici nella ricerca psicologica e l’aggiorna inserendo materiale di discussione, riferimenti bibliografici, annunci di congressi e corsi, resoconti sull’attività della Commissione Etica; (c) organizza eventi formativi (seminari e scuole) e di confronto (tavole rotonde e convegni); (d) produce documenti di consultazione; (e) svolge attività di supporto e consulenza nella compilazione dei progetti di ricerca.
6. La Commissione Etica ha il compito di redigere e curare l’aggiornamento del Codice Etico, in accordo con la normativa nazionale e internazionale e con lo Statuto AIP, e tiene memoria dei cambiamenti apportati nel tempo, monitorandone l’evoluzione.
7. La Commissione Etica non si sostituisce ai Comitati Etici Locali e non ne assume le funzioni; in nessun caso valuta e autorizza singoli progetti di ricerca. Può interagire con i Comitati Etici Locali istituiti presso Atenei, Facoltà, Dipartimenti o Enti di Ricerca, fornendo se richiesto il proprio parere consultivo.
8. La Commissione Etica garantisce la propria collaborazione a Università ed Enti di Ricerca per la costituzione di Comitati Etici Locali.
9. La Commissione Etica propone al Consiglio Direttivo temi legati agli aspetti etici della ricerca in psicologia sui quali elaborare documenti o comunicati da diffondere all’esterno.
10. La Commissione Etica vigila sul rispetto del Codice Etico da parte di tutti i soci e le socie AIP, assicurandosi in particolare, che le ricerche su cui si basano le pubblicazioni e le comunicazioni agli eventi organizzati o patrocinati dalle Sezioni dell’Associazione siano conformi ad esso. Segnala al Presidente AIP eventuali incongruenze o mancanze nelle procedure e nella prassi dell’Associazione.
11. Per l’accertamento di possibili violazioni del Codice Etico, la Commissione Etica procede di propria iniziativa o su segnalazione non anonima di almeno una persona iscritta all’AIP. Nel caso attivi una procedura di contestazione, la Commissione Etica sente tutte le persone interessate assicurando e garantendo la necessaria riservatezza. Al termine della procedura, la Commissione Etica presenta al Consiglio Direttivo una dettagliata relazione con l’eventuale proposta del provvedimento sanzionatorio da adottare che potrà, nei casi più gravi, essere anche l’espulsione.
Procedura di approvazione e aggiornamento del Codice Etico
1. La proposta di Codice Etico è redatta dalla Commissione Etica e inviata a tutte le persone iscritte per ricevere commenti e suggerimenti. Dopo la fase di consultazione, il Codice Etico è approvato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea Generale Ordinaria.
2. La stessa procedura è seguita in caso di revisione anche parziale.
Informazione e consenso al trattamento dei dati personali
1. Non rientrano nella disciplina della protezione dei dati personali i dati anonimi, ovverosia i dati raccolti in modo da impedire o non consentire in alcun modo l’identificazione dell’interessato, anche ricorrendo a correlazioni con altre banche dati.
2. Chi svolge attività di ricerca informa adeguatamente i partecipanti sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti ed acquisisce il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli appartenenti a categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 Regolamento UE 2016/679 (es. dati relativi alla salute, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale).
3. Il modulo informativo per il trattamento dei dati, coerentemente con quanto previsto dalla normativa [12], descrive: l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento; gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea ovvero l’esistenza di garanzie adeguate per il trasferimento; il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; qualora il trattamento sia basato sul consenso, l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; l’ eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
4. Per quanto concerne le persone che non siano in grado di esprimere validamente il consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la responsabilità genitoriale o la tutela legale. Nel caso dei minori, il consenso è espresso da entrambi i genitori.
5. Nei casi in cui sia stato chiesto il riferimento di una persona da informare qualora durante la ricerca dovessero emergere informazioni impreviste di possibile rilevanza clinica, sarà necessario raccogliere da questa il consenso al trattamento dei suoi dati personali, per le finalità indicate.
Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica
Secondo le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica” [4], una ricerca è effettuata sulla base di un progetto redatto conformemente agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare.
Tale progetto: a) specifica le misure da adottare nel trattamento di dati personali, al fine di garantire il rispetto delle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica” pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 [13], nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali; b) individua gli eventuali responsabili del trattamento; c) contiene una dichiarazione di impegno a conformarsi alle sopra citate Regole deontologiche. Un’analoga dichiarazione è sottoscritta anche dai soggetti –ricercatori/trici, responsabili e persone autorizzate al trattamento– che fossero coinvolti/e nel prosieguo della ricerca, e conservata conformemente a quanto previsto dall’art. 3 co. 3 delle sopra citate Regole deontologiche [13].
Il/la responsabile della ricerca deposita il progetto presso l’Università o ente di ricerca o società scientifica cui afferisce, la quale ne cura la conservazione, in forma riservata (essendo la consultazione del progetto possibile ai soli fini dell’applicazione della normativa in materia di dati personali), per cinque anni dalla conclusione programmata della ricerca.
[1] L’ultima versione è quella di Fortaleza, Brasile, del 28 ottobre 2013.
[2] Si vedano Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – RGPD, General Data Protection Regulation – GDPR) e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e D.Lgs. n. 196/ del 30.06.2003 e succ. mod. e int. – “Codice in materia di protezione dei dati personali” (cd. Codice della privacy)
[3] Dati particolari ai sensi dell’art. 9 Regolamento UE 2016/679
[5] Si vedano Carta Europea dei Ricercatori e Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori
[6] La normativa di riferimento è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 26 del 14/03/2014 di attuazione della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
[7] Per un approfondimento su questo punto si rimanda alle Linee Guida su “etica della professione e comunicazione nei mass media con particolare riferimento all’ambito della cronaca” elaborate dall’Ordine degli Psicologi del Lazio
[8] Si veda Ethical Practices of Journal Editors: Voluntary Code of Conduct.
[9] La normativa comprende le linee guida di riferimento per l’istituzione e il funzionamento dei comitati etici dettate dal decreto ministeriale del 18 marzo 1998, il D.M. 194/2006 – Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali, e dal D.M. 96/2013 – Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici.
[10] www.aipass.org
[11] Lo Statuto dell’Associazione Italiana di Psicologia è stato approvato dall’assemblea generale ordinaria del 25 marzo 2011, con successive modifiche approvate nell’assemblea generale ordinaria del 19 marzo 2019.
[12] Regolamento AIP (Approvato nell’Assemblea Generale dei Soci AIP del 1° giugno 2021).
E’ stato approvato dal Consiglio Direttivo AIP del 25 luglio 2022 il nuovo Codice di condotta contro le molestie e le discriminazioni