EFPA
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Una delle iniziative promosse da EFPA per cui si è ritenuto utile aderire con una rappresentanza italiana è la Certificazione Europea in Psicologia:
EUROPSY
Requisiti per ottenere la certificazione-base (per gli psicologi laureati con l’attuale ordinamento o quelli previgenti):
I singoli psicologi possono essere iscritti nel Registro Europeo degli Psicologi EuroPsy se hanno completato con successo un curriculum accademico in psicologia accreditato a livello nazionale presso un’università o una istituzione equiparata, e aver conseguito un titolo o qualifica nazionale di “psicologo”, purché il curriculum seguito abbia una durata equivalente ad almeno cinque anni di studio (300 ECTS)
Come quadro di base, il modello curriculare distingue tre fasi:
Prima fase: Bachelor o equivalente – in Italia “Laurea triennale”
Per questa prima fase sono previsti dal regolamento EuroPsy (tab. 3 pag. 44) 180 CFU nei tre anni, di cui:
Almeno 125 cfu suddivisi in:
- orientamento alla psicologia, alle sue sub-discipline e ambiti di attività professionale;
- corsi teorici ed esercitazioni pratiche (min. 60 cfu per la psicologia della persona, 20 per quella dei gruppi e 20 per la psicologia della società);
- formazione delle abilità accademiche.
- Almeno 45 cfu per la metodologia (min. 30) e le teorie non psicologiche (min. 30).
N.B. I rimanenti 10 cfu residui dai minimi della tabella EuroPsy (125+45) possono essere dedicati, nel nuovo sistema italiano, al tirocinio pratico professionalizzante utilizzabile per le 1500 ore complessive previste da EuroPsy.
Va verificato che nel curriculum della laurea triennale questi requisiti siano presenti. Per i Cfu di metodologia va precisato che questi 30 Cfu non occorre siano necessariamente marcati come M-PSI/03 (che è solo psicometria, e peraltro i SSD così definiti esistono solo in Italia!) ma possono essere inseriti anche come parti metodologiche all’interno di discipline specifiche (es. osservazione, colloquio, metodi psicofisiologici e neuropsicologici, questionari, tecniche di gruppo, statistica, metodi qualitativi, ecc.)
Seconda fase – Laurea magistrale
Per questa seconda fase sono previsti 120 CFU così suddivisi nello schema del regolamento EuroPsy:
60 cfu di corsi teorici, seminari, compiti da svolgere, ecc.;
- 15-30 per stage, stage, placement (30 saranno obbligatori nel nuovo sistema della laurea LM-51 abilitante);
- 15-30 per tesi magistrale (max 15 nel nostro ordinamento).
3° – Pratica supervisionata – 1500 ore
Per i laureati con l’attuale ordinamento (o previgenti) che hanno già svolto il tirocinio post-lauream di 1000 ore, le ore da integrare sono 500.
Per i laureati col nuovo ordinamento abilitante che entrerà in vigore nel 2023-’24, la terza fase potrà essere inclusa nel curriculum universitario, per le ore di pratica supervisionata effettivamente svolte (fino a 30 cfu pari a 750 ore) e formalmente attestate dall’Ateneo dove si è conseguita la laurea abilitante.
Nella fase transitoria, prima della entrata a regime del nuovo ordinamento, è previsto dalle nuove norme un tirocinio di 750 ore da effettuarsi ancora post-lauream. Le ore da integrare sono quindi altre 750.
Completamento delle 1500 ore di pratica supervisionata richieste dal regolamento EuroPsy:
In ogni caso, le residue ore di tirocinio supervisionato necessarie per raggiungere le 1500 previste da EuroPsy possono essere acquisite post-lauream dal singolo richiedente. Possono essere utilizzate quelle richieste nei master e nei corsi di specializzazione (pubblici o accreditati) frequentati dopo la laurea.
Ad esempio, nelle scuole di specializzazione in area psicologica (Decreto n. 50 del 21 gennaio 2019) è previsto che il 70% di tutte le attività (pari a 168 crediti, 4200 ore in quattro anni) siano dedicate ad “attività professionali vigilate”. Quasi 1000 ore di queste attività supervisionate possono essere raggiunte già nel primo anno di specializzazione. Lo stesso tirocinio supervisionato è richiesto nelle scuole di specializzazione accreditate dal Ministero e nei master specialistici post-laurea, pubblici o privati.
Una volta completate e certificate (secondo i criteri EuroPsy) tali attività supervisionate per il numero totale richiesto di 1500 ore, sarà possibile fare domanda per la certificazione.
Per ottenere la certificazione va inoltre presentato un impegno per iscritto di aderire ai principi di condotta professionale stabiliti nel MetaCode of Professional Ethics dell’EFPA e che le attività professionali verranno svolte in conformità con il codice etico degli psicologi italiani.
A seguito di una valutazione positiva della documentazione citata, il/la richiedente può ottenere l’iscrizione nel Registro e ricevere il Certificato EuroPsy.
Durata e rinnovo della certificazione-base
L’EuroPsy ha validità 7 anni, e va riconvalidato dopo questo periodo. Ai fini della riconvalida, va dimostrato il mantenimento della competenza professionale, sotto forma di un determinato numero di ore di pratica come psicologo e la formazione continua e lo sviluppo professionale come indicato nell’Appendice VI del regolamento EuroPsy (pp. 66 e segg.):
Esperienza lavorativa – Attività professionale come psicologo pari a non meno di 400 ore annue medie su un periodo non inferiore di 4 anni nel periodo degli ultimi sette anni (periodo di rinnovo). Le prove accettabili includono, ad esempio: contratti accompagnati da una descrizione del lavoro, contratti a progetto o dichiarazioni di reddito (nel caso di psicologi in libera professione)
Sviluppo professionale – Si raccomanda un minimo di 80 ore all’anno di aggiornamento in attività diverse. Ad esempio:
• Frequenza certificata e partecipazione a corsi accreditati e/o workshop finalizzati allo sviluppo professionale (60%).
• Sviluppo di nuove competenze specifiche attraverso la pratica sul lavoro (20%)
• Partecipazione certificata alle riunioni di supervisione tra pari (20%)
• Partecipazione certificata come supervisore purché formalmente riconosciuto (20%)
• Partecipazione certificata a conferenze professionali o scientifiche (20%)
• (Co-)autricità e/o redazione di pubblicazioni sulla ricerca e/o questioni professionali (30%).
• Presentazioni di ricerca o didattica a un pubblico professionale (20%).
• Lavoro editoriale su riviste e libri di psicologia (20%)
(Ai fini della riconvalida la somma delle ultime tre categorie di cui sopra non può superare il 60%.)
Nei Paesi dove esiste per lo psicologo un obbligo di Continuing Professional Development può essere usato questo per la convalida. Pertanto in Italia può essere utilizzato il sistema ECM in quanto è stato riconosciuto da EFPA aderente ai criteri espressi dal regolamento EuroPsy per il rinnovo.
Va inoltre rinnovata per iscritto l’adesione ai principi di condotta professionale stabiliti nei Codici EFPA e nazionali sopra indicati.
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